Legato di cosa genericamente determinata



Ai sensi dell'art. 653 cod.civ. è da considerare pienamente valido il legato di cosa determinata genericamente "anche se nessuna del genere ve n'era nel patrimonio del testatore al tempo del testamento e nessuna se ne trova al tempo della morte ". La precisazione possiede una sua rilevanza, dal momento che si pone, in un certo senso, come eccezione al principio di personalità del testamento. Nella misura in cui l'oggetto del legato è concepito come appartenente ad un genere, è infatti chiaro che la concreta individuazione del medesimo non potrà non essere compiuta da altri (l'erede onerato, un terzo investe di arbitratore)

Il peculiare lascito in esame ha dunque ad oggetto cose determinate soltanto nel genere, indipendentemente dal fatto che si trovino nel patrimonio del disponente. Si pensi a Tizio che lascia a Caio 100 tonnellate di materiale ferroso. E' invero non agevole ipotizzare che una siffatta previsione non postuli da parte del testatore la disponibilità delle cose che ne sono l'oggetto, ma non costituisce certo un limite all'operatività del lascito il fatto che nè al tempo del confezionamento del testamento nè successivamente il de cuius le avesse acquisite. Diversamente occorre concludere quando il testatore abbia espressamente disposto delle cose generiche siccome appartenentigli al tempo della sua morte. In tal caso il fatto della sopravvenuta mancanza nel patrimonio del de cuius al tempo della apertura della successione determina l'inefficacia del legato (Cass. Civ. Sez. II, 7082/95 )

Oggetto della disposizione a titolo particolare possono essere anche beni immobili nota1. Anche questa non sarà un'eventualità frequente. Il tema si inscrive nel più vasto ambito della possibilità, risolta positivamente, di dedurre validamente beni immobili nell'ambito di un'obbligazione generica nota2. Si ponga mente, ad esempio, alla volontà di Tizio che lega all'amico Quintiliano tre ettari del proprio immenso podere interamente pianeggiante. E' ben vero che il genus non può che essere limitato, purtuttavia è il modo di dedurre l'oggetto del lascito che riflette la speciale modalità di individuazione delle cose. Appare d'altronde chiaro che, qualora venissero meno i parametri alla stregua dei quali operare la determinazione, la disposizione non potrà sottrarsi ad un giudizio di invalidità radicale (es.: "lego a Caio tre beni immobili") nota3.

Nell'ambito del legato di genere è stato inquadrato il legato pecuniario, ossia la disposizione a titolo particolare che preveda la corresponsione di una somma di denaro al beneficiario nota4. Pertanto, quand'anche non si rinvenissero liquidità numerarie nell'asse ereditario l'onerato sarà tenuto ad eseguire il pagamento. E' salva, beninteso, l'ipotesi in cui il testatore abbia disposto del denaro nella misura in cui questo fosse reperibile nel proprio patrimonio. In quest'ultimo caso il legato dovrà essere ricondotto alla previsione dell'art. 654 cod.civ..

Note

nota1

Ciò che invece era escluso dall'art.840 del previgente codice del 1865.
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nota

nota2

Relativamente alla possibilità di dedurre nella compravendita beni immobili genericamente determinati cfr. Cass. Civ. Sez. II, 1194/92 .
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nota3

Cfr. Caramazza, Delle successioni testamentarie (Artt. 587-712) in Comm. teorico-pratico al cod.civ, diretto da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.373, a giudizio del quale occorrerà quantomeno che vengano date indicazioni sufficientemente individuanti l'oggetto.Giova inoltre osservare come un ulteriore ostacolo si rinviene nel modo di disporre di cui all'art. 632 cod.civ., ai sensi del quale è nulla la disposizione lasciata al mero arbitrio dell'onerato.
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nota4

Si veda Bartolozzi, Legato pecuniario come legato di genere in Notariato, 1996, II, p.131.
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Bibliografia

  • BARTOLOZZI, Legato pecuniario come legato di genere , Notariato, II, 1996
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973

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