Legato di contratto: limitazioni



Nel legato di contratto il disponente impone all'onerato (sia esso erede, sia legatario) l'obbligo di concludere un determinato vincolo contrattuale. Ci si interroga al riguardo se esistano speciali limitazioni alla volontà testamentaria.

La domanda deve essere rettamente intesa nella portata. Se è chiaro che devono essere richiamati tutti i limiti posti dall'ordinamento alla volontà privata con riferimento all'oggetto ed alla causa della negoziazionenota1, il quesito si specifica in relazione agli eventuali speciali limiti che venissero rinvenuti relativamente alla fonte testamentaria dell'obbligazione di contrattare. In questo senso un primo problema è costituito da quelle negoziazioni che sono informate alla considerazione delle qualità personali del contraente. Si ponga mente ad un contratto di appalto, di lavoro subordinato, di opera professionale, etc.. Cosa dire dell'obbligo imposto dal padre al figlio erede, affetto da una malattia rara e difficilmente curabile, di sottoporsi ai trattamenti di un certo medico (magari amico del de cuius ed inviso all'erede)? Ed ancora del legato di contratto di appalto con il quale Tizio vincoli il proprio erede Caio a farsi costruire la casa da un certo costruttore Mevio, nelle cui capacità Caio non nutra fiducia alcuna? Gli esempi potrebbero continuare: la risposta più appagante pare far leva sulla inammissibilità di un vincolo giuridicamente rilevante in tutte le ipotesi in cui esso si traduce in una limitazione inaccettabile della libertà negoziale nell'ambito dei rapporti e dei contratti contrassegnati in maniera inscindibile dall' intuitus personae, vale a dire dalle caratteristiche personali del contraentenota2. La qualità di legatario di quest'ultimo potrà al più giovare ai fini di un eventuale risarcimento dei danni, la cui valutazione non potrà prescindere dalle motivazioni allegate dall'onerato al fine di escludere il perfezionamento del vincolo impostogli dal testatore. Il nodo ha a che fare anche con la possibilità per il legatario di agire ex art.2932 cod.civ. , ciò di cui si darà conto separatamente.

Altra analisi specifica merita il tema della possibilità di validamente contemplare nel legato la costituzione della garanzia ipotecaria, ciò che non risulta possibile fare per il testatore con efficacia immediata ai sensi dell'art.2821 cod.civ..

Note

nota1

Bonilini, I legati, in Comm.cod.civ., diretto da Schlesinger, Milano, 2001, p.127.
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nota2

Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.628.
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Bibliografia

  • BONILINI, I legati , Milano, Comm. cod. civ. dir. da Schlesinger, 2001

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