Legato di alimenti e stato di bisogno dell'alimentando



Il sintetico modo di disporre dell'art. 660 cod.civ. è muto circa l'indispensabilità o meno della sussistenza, in capo al beneficiario, del requisito costituito dallo stato di bisogno. Quest'ultima condizione, lo si rammenta, costituisce il presupposto ai fini dell'insorgenza dell'obbligazione alimentare ex lege in favore dell'alimentando.

Secondo un'opinione, il significato del rinvio operato dalla norma in commento al solo art.438 cod.civ. per quanta attiene "alle somministrazioni indicate"starebbe ad indicare chiaramente l'assoluta irrilevanza dello stato di bisogno quale requisito per l'insorgenza dell'obbligazione alimentare nota1. Il legatario avrebbe diritto a percepire le erogazioni periodiche anche qualora non si trovasse nelle condizioni economiche di cui all'art.438 cod.civ. . Prevale tra gli interpreti l'opposto parere, secondo il quale il legato generico degli alimenti sarebbe comunque condizionato, quanto ad efficacia, a tutti i presupposti previsti dalla normativa generale in materia di obbligazione alimentare, in essi compresa la necessità dello stato di bisogno dell'alimentando e con la sola eccezione del peculiare rapporto parentale, di coniugio o di affinità di cui all'art.433 cod.civ. nota2. Quest'ultima impostazione appare invero preferibile, dovendosi tuttavia ben precisare che essa si riferisce all'ipotesi del legato alimentare generico, con il quale cioè il testatore si sia limitato a legare gli alimenti ad un beneficiario determinato, senza aggiungere ulteriori specificazioni. Ancora una volta si tratterà dunque di una quaestio voluntatis, di apprezzare in concreto quale sia la volontà del disponente. Il significato dell'art.660 cod.civ. , norma che peraltro nell'inciso finale fa salva l'efficacia di un diverso intento del de cuius, è proprio quello di integrare espressioni lacunose, assicurandone l'operatività (es.: "dispongo in favore di Tizio ed a carico del mio erede Sempronio gli alimenti"; "che a Mevia siano assicurati gli alimenti, alla qual cosa dovendo provvedere Primo e Secondo in pari misura"). Il riferimento generico agli alimenti effettuato dal disponente non può essere privo di significato: esso implica il recepimento per relationem della disciplina legale ad esso relativa (Cass. Civ. Sez.II, 6727/87 ), sia pure con l'eccezione dell'individuazione del beneficiario nota3. E' tuttavia chiaro che questa integrazione della volontà testamentaria è destinata a venir meno quando il testamento indicasse diversamente. Si può addirittura ipotizzare che il legato, nonostante le espressioni adoperate (quali l'esplicito riferimento agli alimenti) in realtà contempli una disposizione altrimenti qualificabile (es.: una rendita vitalizia) nota4. Occorre infatti rimarcare che il testatore spesso non possiede nozioni di tecnica giuridica e può aver utilizzato impropriamente una terminologia con la quale non ha dimestichezza (si pensi al testamento nel quale venga contemplato un lascito a favore di un amico notoriamente facoltoso: "dispongo che al mio caro amico Sesto vengano pagati gli alimenti nella misura fissa di euro 800 ogni mese fino a che viva, somma che dovrà essere corrisposta dai miei nipoti Primo e Secondo ai quali ho lasciato tutto, nominandoli eredi").

L'accoglimento della tesi secondo la quale il legato degli alimenti deve reputarsi comunque sottoposto alla sussistenza dello stato di bisogno dell'alimentando è foriero di rilevanti conseguenze pratiche. Dall'ovvia considerazione in base alla quale, nell'ipotesi di insussistenza di detto stato al tempo dell'apertura della successione, non potrà dirsi attuale l'obbligazione in capo all'onerato, a quella in base alla quale l'obbligo alimentare ben può divenire efficace anche in esito al decorso di un notevole periodo di tempo dalla morte del disponente, precisamente da quando il legatario si venisse a trovare in una situazione di bisogno.

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Note

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Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1972, p.518; Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, vol.II, Milano, 1964, p.90; Perego, I legati, in Tratt.dir.civ., vol. VI, Torino, 1997, p.244.
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Masi, Dei legati, in Comm.cod. civ., Bologna-Roma, 1979, p.91; Bonilini, I legati, in Comm.cod.civ. diretto da Schlesinger, Milano, 2001, p.316. Si è rilevato come l'obbligazione degli alimenti, onde poter essere correttamente qualificata come tale, indipendentemente dalla fonte (la legge, il contratto, il testamento) deve presentare alcuni caratteri assolutamente peculiari, tra i quali la finalità di provvedere alle esigenze di un soggetto la cui situazione economica è qualificabile in chiave di stato di bisogno.
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nota3

Palazzo, Le successioni, in Tratt.dir.priv., a cura di Iudica- Zatti, vol.II, Milano, 2000, p.684.
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nota4

Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.666.
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Bibliografia

  • BONILINI, I legati , Milano, Comm. cod. civ. dir. da Schlesinger, 2001
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, II, 1964
  • MASI, Dei legati, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1979
  • PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti , II, 2000
  • PEREGO, I legati, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da Rescigno, VI, 1997

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