Legato di alimenti




L'obbligazione alimentare può essere originata non soltanto dalla legge (art.433 cod.civ. ) ovvero dalla volontà contrattuale, bensì anche da una disposizione testamentaria a titolo particolare. Ai sensi dell'art.660 cod.civ. il legato di alimenti, a favore di chiunque sia fatto, comprende le somministrazioni di cui all'art.438 cod.civ. , salva diversa disposizione testamentaria nota1.

E' disputato il significato specifico della detta disposizione. In particolare ci si interroga sulla indispensabilità o meno dei requisiti previsti dalla legge in tema di obbligazione alimentare: tali lo stato di bisogno dell'alimentando e la proporzionalità delle erogazioni alla capacità economiche dell'alimentante. Non v'è modo invece di discutere relativamente all'ulteriore requisito di legge costituito dal novero dei soggetti obbligati ai sensi dell'art.433 cod.civ. . Come appare del tutto evidente, il lascito testamentario si pone infatti come fonte del tutto autonoma di obbligazione, posta a carico dell'onerato del tutto indipendentemente dalla relazione parentale intercorrente tra il medesimo ed il legatario. Non a caso la norma in considerazione dispone, con riferimento al legato l'espressa operatività "a favore di chiunque fatto".

Nel corso dell'esame che segue, dopo aver messo a fuoco i quesiti sopra evocati, valuteremo la compatibilità, rispetto al legato in parola, della disciplina legale in materia di obbligo alimentare, ponendo infine a paragone il legato di alimenti con altre figure affini.

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Note

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Il legato di alimenti si iscrive, insieme aquello di rendita vitalizia (art.1872 cod.civ.) e (nella misura in cui lo si reputasse ammissibile) di rendita perpetua (art. 1869 cod.civ. ), nell'ambito dei legati di prestazioni periodiche (art.670 cod.civ. ) anche appellati come legati di durata, contrassegnati tutti dal medesimo effetto obbligatorio.
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