Legato di alimenti: disciplina applicabile



La riconducibilità del legato di cui all'art.660 cod.civ. alla figura generale dell'obbligazione alimentare scaturente dalla legge, pone in concreto il problema dell'applicabilità ad esso della normativa generale prevista dal titolo XIII del libro primo del codice civile (artt. 433-448 cod.civ.). In merito è possibile enunciare il criterio di massima in base al quale il legato in parola potrà essere regolato da tutte quelle norme che si palesano compatibili con la peculiare fonte negoziale dell'obbligazione alimentare.

Oltre alle regole fondamentali di cui all'art. 438 cod.civ. , oggetto di esame specifico, viene in considerazione l'art.440 cod.civ. relativo alla modificazione delle condizioni economiche di alimentato ed alimentante. Non si reputa tuttavia applicabile il I comma della norma, laddove fa riferimento alla condotta disordinata o riprovevole dell'alimentando: al riguardo occorre accertare l'effettiva volontà del testatore nota1. Inapplicabile invece si palesa il successivo art.441 cod.civ. , relativo alla ripartizione del peso tra più coobbligati in pari grado. Mentre non ha senso porsi il problema per l'art.442 cod.civ. , più articolata è la questione per il successivo art.443 cod.civ. , che prevede, in via alternativa rispetto all'obbligo di corrispondere l'assegno, la possibilità che l'alimentante accolga l'alimentando nella propria casa. La norma sembra applicabile all'obbligazione scaturente dal legato, sia pure subordinatamente alla assenza di una specifica manifestazione di volontà del testatore al riguardo. Più problematico appare fare riferimento all'art.446 cod.civ. : sembra comunque praticabile, nell'indeterminatezza dell'obbligazione alimentare, l'emanazione di un ordine di pagamento da parte dell'autorità giudiziaria.

Ancora non pertinente è stata giudicata la regola della decorrenza degli alimenti di cui all'art.445 cod.civ., come la norma di cui all'art.448 cod.civ. (a meno che il disponente abbia prescritto che il diritto del legatario si estingua alla morte dell'onerato), mentre a dubbi ha dato adito la compatibilità del divieto di cessione e di compensazione (nonchè di transigibilità o di rinunziabilità) di cui all'art.447 cod.civ. .

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Note

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Masi, Dei legati, in Comm.cod.civ., Bologna-Roma, 1979; contra Azzariti, Successioni e donazioni, 1982, p.556.
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Bibliografia

  • AZZARITI, Successioni a causa di morte e donazioni, Padova, 1982

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