Mentre l'
art.846 cod.civ. del 1865 prescriveva che il legato di alimenti fosse comprensivo del vitto, delle vesti, dell'abitazione e di quant'altro necessario durante la vita del beneficiario, l'art.
660 cod.civ. vigente nulla prevede al riguardo
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La scelta non appare casuale: è infatti sufficiente il rinvio esplicito all'
art.438 cod.civ., norma avente in materia carattere del tutto generale. Essa in merito si affida a criteri elastici. Viene in considerazione, in chiave di limite, "quanto sia necessario per la vita dell'alimentando", criterio immediatamente temperato dal riferimento al "riguardo alla sua (dell'alimentando: n.d.r.) posizione sociale".
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Note
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V'è tuttavia chi reputa (Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, vol.II, Milano, 1964, p.88) che pure attualmente il contenuto dei legato di alimenti debba in qualche modo ispirarsi alla prescrizione del citato art.
846 cod. civ. del 1865, la quale conclude, e può anche estendersi, secondo le circostanze, "all'istruzione conveniente alla sua condizione". Senza dubbio il previgente art.
846 cod.civ. può rappresentare un punto di riferimento. Non può tuttavia venire in esame un'elencazione tassativa, perché la misura della prestazione alimentare può anche risultare, in concreto, più elevata di quella corrispondente al complesso degli elementi indicati dalla norma del 1865 (Pugliatti, Dei legati in Comm.cod.civ. diretto da D'Amelio-Finzi, Firenze, 1941, p.552; Giannattasio, Delle successioni: delle successioni testamentarie (Artt.587-712) , in Comm.cod.civ., Torino, 1980, p.274); anzi proprio questa, come si legge nella relazione al codice, è stata la ragione per non riportare, nella nuova normativa, limiti prestabiliti.
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Bibliografia
- GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, II, 1964
- GIANNATTASIO, Delle successioni. Successioni testamentarie., Torino, Comm. cod. civ., 1978
- PUGLIATTI, Dei legati, Firenze, Comm.cod.civ.dir.da D'Amelio-Finzi, 1941