Legato con facoltà di domandare il supplemento




L' ultima parte del II comma dell' art. 551 cod. civ. , norma il cui titolo evoca il legato sostitutivo della legittima, contempla la speciale figura del legato (sostitutivo) fatto dal testatore a favore del legittimario con espressa facoltà per costui di domandare il supplemento.

La portata precettiva della disposizione consiste nella inapplicabilità del criterio di cui al II comma, consistente nella perdita, per il legittimario al quale sia stato attribuito il legato sostitutivo, del diritto di ottenere il supplemento per l' ipotesi in cui il valore di esso risulti inferiore alla porzione di legittima.

V'é chi parla di legato in conto di legittima, anche se, al riguardo, occorre intendersi: poichè la titolazione del successivo art. 552 cod. civ fa proprio riferimento alle donazioni e ai legati in conto di legittima, appare opportuno riservare questo appellativo alla fattispecie espressamente qualificata come tale dalla legge. Chiarito questo aspetto, indubbiamente la dinamica descritta dal II comma dell' art. 551 cod. civ. riguarda un legato che il testatore ha disposto a favore di un riservatario a valere sulla porzione di legittima (che dunque ben potrebbe essere qualificato, in senso atecnico, come fatto in conto di legittima).

Ciò tuttavia non basta: l' ipotesi è che questo legato possieda natura sostitutiva della legittima. Il testatore cioè deve aver voluto concretare con il legato la parte indisponibile riservata al legittimario, parallelamente attribuendo al legittimario la facoltà di domandare il supplemento ogniqualvolta, per avventura, dal computo eseguito allo scopo di verificare l' eventuale lesione dei diritti del legittimario, emerga che il valore del legato sostitutivo sia inferiore a quello della parte riservata al beneficiario.

Si pensi a Tizio che, morendo, lasci un erede testamentario al quale profittano beni per 50, avendo in favore di costui fatto una donazione di 50, infine avendo disposto di un legato in favore dell' unico figlio Filano del valore di 50.

Poichè la quota riservata al figlio Filano è 75 ( relictum =100+ donatum =50:2=75) costui potrà domandare il supplemento.Trattandosi di mero legato in sostituzione di legittima il legittimario legatario avrebbe dovuto, onde conseguire il valore della parte riservatagli, preventivamente rinunziare al legato, onde successivamente chiedere l' attribuzione della legittima.

Secondo una parte della dottrina l' attributario del legato sostitutivo con diritto al supplemento sarebbe in realtà da qualificarsi come erede ex testamento, più precisamente istituito ex re certa nota1. L' intento del disponente di assicurare al legittimario quantitativamente la porzione riservatagli sarebbe l' indice della volontà di considerarlo in effetti erede, sia pure garantendogli la facoltà di chiedere il supplemento. Questa impostazione non è priva di conseguenze. Qualora il beneficiario del legato con diritto al supplemento dovesse essere considerato erede, egli non già dovrebbe attivarsi con l' azione di riduzione, bensì con la petizione d' eredità (art.533 cod. civ.). Nè potrà egli rifiutare il legato e conseguire l' eredità, data l' omogenea natura giuridica dell' espressa attribuzione fattagli, da considerarsi a titolo universale, ancorchè riguardante beni o diritti determinati, tenuto altresì conto dell' impossibilità di una rinunzia parziale, art. 520 cod. civ..

La prospettazione è suggestiva, ma criticabile. Se la legge parla di legato vi sarà pure un motivo. Sembra più aderente alla realtà del fenomeno ritenere che l' attribuzione specifica fatta dal disponente mantenga la caratteristica del legato sostitutivo e che il legittimario possa essere qualificato come erede solo in relazione al supplemento. Questa impostazione non è priva di conseguenze: si ponga mente al pagamento delle passività ereditarie ovvero alle disposizioni modali imposte agli eredi.

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Note

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Cicu, Le successioni, Milano, 1947, p.243; Azzariti-Martinez, Le successioni e le donazioni, Padova, 1982, p. 274. Il beneficiario profitterebbe di un risultato scaturente per parte dai beni identificati dal testatore con la disposizione a titolo di legato, per parte con i diritti scaturenti dal supplemento.
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