Legato con facoltà alternativa



Il legato con facoltà alternativa consiste nella disposizione a titolo particolare mediante la quale il testatore attribuisce al legatario un diritto afferente ad un bene determinato, tuttavia contemplando la possibilità, la cui scelta spetta all'onerato, che costui si liberi dalla relativa obbligazione prestando una cosa diversa. La figura non è prevista direttamente dalla legge, ma si ritiene pacificamente che possa essere contemplata in un testamento, secondo i principi generali ricavabili in materia di rapporto obbligatorio nota1.

Dal legato con facoltà alternativa si distingue il legato alternativo (art. 665 cod.civ. ) nel quale invece il testatore ha previsto fin dall'origine una duplicità di oggetto nota2.

La disposizione con la quale Primo lega a Secondo l'appartamento in Roma Via Appia n.1, con l'attribuzione della facoltà per l'erede onerato Sempronio di poter eventualmente corrispondere a Secondo una somma di denaro pari al valore venale dell'immobile, deve essere qualificata come legato con facoltà alternativa.

La differenza tra la disposizione in esame ed il legato alternativo è apprezzabile con riferimento al caso del perimento della cosa legata: qualora si tratti di legato alternativo, il perimento renderà il legato semplice. L'erede sarà dunque tenuto (salvo l'apprezzamento dell'eventuale colpa del legatario) ad attribuire al legatario l'altro bene che non è andato distrutto. Nell'ipotesi in esame, si farà invece ricorso al diverso principio di cui all'art.673 cod.civ. : il legato non può avere effetto se la cosa legata è interamente perita durante la vita del testatore nota3. L'obbligazione dell'onerato inoltre si estingue se, dopo la morte del testatore, la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile. Nell'esemplificazione di cui sopra, se l'appartamento perisce in un incendio fortuito anche successivamente alla morte di Primo, Sempronio non è tenuto a corrispondere alcunchè al legatario Secondo.

Note

nota1

Tant'è che si applicheranno al legato con facoltà alternativa le norme generali in tema di obbligazioni facoltative: così Trabucchi, voce Legato, in N.mo Dig.it., p.615.
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nota2

In particolare, nel legato alternativo l'oggetto è costituito da due prestazioni determinate e tra loro diverse e alternative oppure è da individuare fra più prestazioni eterogenee. Nel legato con facoltà alternativa, invece, l'oggetto è già individuato in un bene determinato, lasciando all'onerato la facoltà di prestare un bene differente (Criscuoli, Le obbligazioni testamentarie, Milano, 1980, p.110; Masi, Dei legati, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja- Branca, Bologna-Roma, 1979, p.123).
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nota3

Così Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.676.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
  • CRISCUOLI, Le obbligazioni testamentarie, Milano, 1980
  • MASI, Dei legati, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1979
  • TRABUCCHI, Legato (diritto civile), N.mo Dig. it.

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