Legato alimentare: misura degli alimenti



Non è pacifico quale sia la misura della prestazione alimentare gravante sull'onerato ed a favore del beneficiario del legato di cui all'art.660 cod.civ. . Se la norma citata ha la funzione di fornire un'interpretazione per così dire "integrativa" della volontà del de cuius relativamente ad una disposizione a titolo particolare del tutto generica ("lego a Caio gli alimenti, che dovranno essergli erogati dal mio erede Tizio"), è giocoforza ritenere implicitamente richiamate le regole proprie dell'obbligazione alimentare ex lege, tra le quali ai nostri fini rileva l'art.438 cod.civ. nota1. La norma, come è noto, commisura gli alimenti allo stato di bisogno dell'alimentando ed alle condizioni economiche dell'alimentante. Ulteriore criterio è quello, costituente limite della prestazione alimentare, della necessità a provvedere alle esigenze della vita dell'alimentando.

Svolta questa premessa, occorre aggiungere tuttavia, data la peculiare fonte dell'obbligazione alimentare in esame, la considerazione del titolo della disposizione in favore dell'onerato. E' chiaro infatti che soltanto qualora costui rivestisse la qualità di erede puro e semplice sarebbe tenuto a far fronte all'obbligazione alimentare nella sua pienezza nota2. Nelle altre ipotesi (erede accettante con beneficio di inventario, legatario al quale fosse stato imposto l'onere di un sublegato) il contenuto dell'obbligazione di prestare gli alimenti deve fare i conti con la limitazione di responsabilità di cui si giova l'erede beneficiato (art.490 cod.civ. ) ovvero il legatario, ordinariamente tenuto a far fronte ai pesi impostigli unicamente nei limiti del valore della cosa legata (art.671 cod.civ. ).

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Note

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Analogamente Palazzo, Le successioni, in Tratt. dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, vol.II, Milano, 2000, p.684.
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Soltanto in detta ipotesi potrà dirsi pienamente operativo il principio di cui al II comma dell'art. 438 cod.civ., dovendo negli altri casi prospettati (accettazione beneficiata da parte dell'erede; sublegato) la determinazione pratica del contenuto dell'obbligazione alimentare fare i conti con il valore dei beni lasciati all'erede ovvero oggetto della disposizione a titolo particolare. In altri termini l'alimentante non è vincolato nei confronti del legatario (o sublegatario)alimentando se non a corrispondere erogazioni entro il valore di quanto ricevuto a titolo successorio.
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Bibliografia

  • PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti , II, 2000

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