Legato a beneficio di un coerede ed a carico di alcuni soltanto tra i coeredi



Cosa riferire della disposizione testamentaria in forza della quale venga fatta al coerede un'attribuzione a titolo di legato da porsi a carico di alcuni soltanto tra i coeredi?

Ci si domanda, in particolare, se essa possa venire o meno qualificata in chiave di prelegato, ancorchè atipico (in quanto per l'appunto posto a carico non di tutti gli eredi). V'è chi parla, al riguardo, di un prelegato "anomalo" nota1. Tenuto conto del modo di disporre dell'art. 661 cod.civ. , che fa espressa menzione dell'imposizione del beneficio "a carico di tutta l'eredità" la risposta più appagante sembra essere negativa. Il legato in favore di un erede ed a carico di alcuni soltanto tra gli altri chiamati a titolo universale ben può essere disposto: l'ipotesi, tra l'altro, viene espressamente assunta in considerazione dall'art. 662 cod. civ., norma che tratta dell'onere della prestazione del legato. Esso non potrà tuttavia venire appropriatamente definito come prelegato, la cui fondamentale caratteristica, come detto, è sancita normativamente dall'imputazione del relativo onere a carico dell'eredità tutta nota2.

Note

nota1

Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1972, p. 448; Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, vol. II, Milano, 1964, p. 46. Secondo l'Allara, Principi di diritto testamentario, Torino, 1957, p. 125, di prelegato si potrebbe parlare in senso generico ogniqualvolta in favore dell'erede sia stato disposto un legato.
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nota2

Da questo punto di vista non si può concordare con quanti (Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p. 661) sentono l'impulso di distinguere a seconda che fra i coeredi onerati vi sia o meno anche il prelegatario. Mentre nel primo caso la disposizione potrebbe ancora essere definita come prelegato, non altrettanto potrebbe dirsi nel secondo. L'opinione si fonda sull'individuazione dell'essenza del fenomeno nella ricorrenza della coincidenza in capo ad un unico soggetto della duplice qualità di onerato (in quanto erede) e di onorato (in quanto (pre)legatario). Il punto è tuttavia differente: è l'art. 661 cod.civ. a fare menzione del prelegato come di quel legato a favore di uno dei coeredi ed a carico di tutta l'eredità. Se la lettera della norma può giungere a comprendere nel concetto anche la disposizione che venga a beneficiare più coeredi a titolo di legato, non pare tuttavia che possa valere a considerare come prelegato la disposizione a titolo particolare posta a carico di alcuni soltanto tra gli eredi.
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Bibliografia

  • ALLARA, Principi di diritto testamentario, Torino, 1957
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, II, 1964

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