Legati di uso ed abitazione ed accrescimento



Si disputa circa l'applicabilità dell'art. 678 cod.civ., norma che in tema di legato di usufrutto congiuntivo dispone il reciproco accrescimento tra contitolari, ai diritti di uso ed abitazione.

Essi in una qualche misura risultano infatti partecipi della natura dell'usufrutto (cfr. l'art. 1026 cod.civ., disposizione che estende, in quanto compatibili, ai diritti di uso ed abitazione le disposizioni dettate per l'usufrutto), del quale costituiscono specie connotate da una minore estensione quanto ai poteri ed alle facoltà che assicurano.

I fautori dell'opinione negativa nota1 fanno proprio leva su questa minore estensione, connessa al fatto che entrambi i diritti sono funzionali esclusivamente alla soddisfazione dei bisogni del titolare e della sua famiglia (artt. 1021 , 1022 cod.civ.), per giungere ad una soluzione negativa. Non potrebbe, in relazione ad essi, risultare operativo il principio dell'accrescimento. Quest'ultimo infatti potrebbe condurre ad un'attribuzione del diritto reale di uso o di abitazione ulteriore rispetto all'ambito strutturale che è proprio di tali diritti, qualificati dall'indivisibilità, dall'inettitudine ad essere condivisi da una pluralità di contitolari nota2 .

Chi propende per una risposta positiva, limita comunque l'accrescimento in forza delle regole proprie delle due specie di diritto: l'effetto incrementativo peculiare della figura si potrebbe esplicare unicamente nei limiti stabiliti dalla legge (il godimento diretto, limitato cioè ai bisogni propri e della famiglia) nota3 .

Se, ad esempio, Tizio lega il diritto di uso di un fondo agricolo produttivo a Primo e a Secondo e Primo muore dopo l'acquisto del diritto di uso, l'accrescimento si verificherebbe a favore dell'usuario superstite soltanto nel caso in cui questi faccia un utilizzo diretto della quota accresciuta, destinandola al soddisfacimento dei bisogni suoi e della famiglia, prima dell'accrescimento insufficientemente serviti.

In ogni caso appare discutibile la pretesa indivisibilità del diritto: sembra infatti possibile un godimento congiuntivo del bene, come accade nel caso in cui più soggetti con le proprie famiglie occupino direttamente la stessa casa, idonea ad accoglierli tutti nota4 .

Questa opinione prevale anche in giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. II, 3468/82 ).

Note

nota1

Distaso, Il diritto di accrescimento nel legato di uso e di abitazione, in Foro it., vol. I, 1950, p.959 e Giannattasio, Delle successioni. Successioni testamentarie, in Comm.cod.civ., libro II, t.2, Torino, 1978, p.321.
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nota2

Barassi, Le successioni per causa di morte, Milano, 1947, p.162.
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nota3

Così Scognamiglio, Il diritto di accrescimento nelle successioni a causa di morte, Milano, 1953, p.277; Caputo, Brevi appunti in tema di accrescimento nel legato di uso e di abitazione, in Giur. siciliana, 1957, p.371; Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm. teorico-pratico al cod.civ., dir. da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.466.
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nota4

Cfr.Capozzi, Successioni e donazioni, t.2, Milano, 2002, p.532.
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Bibliografia

  • BARASSI, Le successioni per causa di morte, Milano, 1947
  • CAPUTO, Brevi appunti in tema di accrescimento nel legato di uso e di abitazione, Giur. siciliana, 1957
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
  • DISTASO, Il diritto di accrescimento nel legato di uso e di abitazione,, Foro it., 1950
  • GIANNATASIO, Delle successioni, Torino, Comm. cod. civ., 1968
  • SCOGNAMIGLIO, Il diritto di accrescimento nelle successioni a causa di morte, Milano, 1953

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