Le universalità



L'art. 816 cod. civ. definisce come universalità di mobili nota1 la pluralità di cose appartenenti alla stessa persona ed aventi una destinazione unitaria (il gregge, i libri di una biblioteca, etc.) nota2.

Gli elementi costitutivi della figura, quale risulta dalla norma in esame, sono dunque i seguenti:

  1. pluralità di cose mobili;
  2. appartenenza di esse ad un unico proprietario;
  3. destinazione unitaria. Fondamentale ai fini della nozione stessa di "universalità patrimoniale" e correlativamente della disciplina di essa, è il cosiddetto principio del riconoscimento relativo .

Con questa espressione si intende alludere all'autonomia di ogni tipo di rapporto giuridico in relazione all'unitarietà costituita dall'universalità nota3.

I singoli beni che danno vita a quest'ultima possono essere considerati a volte separatamente (art. 816, II comma, cod.civ. ), a volte unitariamente: questo dipende dalla volontà delle parti (posso convenire di alienare un solo quadro, oppure decidere di vendere l'intera pinacoteca).

La cosa è estremamente rilevante in tema di usufrutto: se esso è stabilito su una mandria o un gregge, gli animali che nascono non sono considerati come frutti del gregge, dovendo l'usufruttuario, cui per l'appunto non appartengono i nuovi nati, surrogare i capi morti con quelli vivi (art. 994 cod.civ. ).

Al contrario qualora l'usufrutto fosse stato costituito su un singolo capo di bestiame il parto spetterebbe, quale frutto, all'usufruttuario.

Nell'"universalità patrimoniale" abbiamo quindi tre dati da considerare nota4:

  1. la pluralità ontologica dei beni: questi sono capaci di formare oggetto, singolarmente, di separati atti e rapporti giuridici (art. 816, II comma, cod.civ. );
  2. l'unità logica del loro complesso , che attribuisce al tutto una destinazione unitaria, sotto vari profili: questo serve ad indicare i singoli beni che lo compongono, anche senza menzione specifica di ciascuno individualmente (ad es., si vende o si dà in usufrutto il tale gregge, la tale biblioteca: s'intende con ciò che nel trasferimento o nell'usufrutto cadono tutti i capi del gregge, tutti i libri della biblioteca, quali e quanti essi siano);
  3. la considerazione giuridica del complesso sub specie universitatis : dato formale non deducibile che dalla norma giuridica in quanto prescriva, per un dato rapporto, una disciplina che ha riguardo all'aggregato come tale, come unità logica , non ai singoli beni aggregati.


Note

nota1

Secondo Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.81, il concetto di universalità oramai dovrebbe prescindere dal carattere mobiliare o immobiliare dei beni che lo compongono. Contra Buccisano, Profili dell'"universitas", Milano, 1978, p.373, il quale puntualizza come le cose che formano l'universalità debbano essere necessariamente mobili e tra loro omogenee.
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nota2

V. Trimarchi, Universalità di cose, in Enc. dir., pp.801 e ss..
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nota3

Si confronti, tra gli altri, Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.142.
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nota4

V. Buccisano, voce Universalità patrimoniali, in Enc. giur. Treccani.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
  • BUCCISANO, Profili dell'"universitas", Milano, 1978
  • BUCCISANO, voce Universalità patrimoniali, Enc. Giur. Treccani
  • TRIMARCHI, Universalità di cose, Enc. Dir.


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