Le sottoscrizioni dell'atto (art. 51 n.10 l.n.)



Con l'apposizione delle sottoscrizioni delle parti, degli altri costituiti e del notaio, si chiude la procedura di redazione del documento atto pubblico notarile.

L'atto pubblico è completato e sarà normalmente efficace nota1.

Le sottoscrizioni che non possono mai mancare sono quelle degli eventuali testimoni, dell'interprete (ove costituito) e del notaio. Sul significato e valore delle sottoscrizioni finali si rinvia alla dottrina nota2.

Il momento conclusivo della genesi del documento é l'apposizione della sottoscrizione del notaio nota3.

Questa operazione chiude di fatto la procedura di redazione del documento, non consentendo più alcuna modifica o aggiunta. L'atto pubblico é formalmente venuto ad esistenza.

Non sembra ammissibile che il notaio consenta integrazioni successive alla sua sottoscrizione, sul presupposto che il pubblico ufficiale potrebbe procedere ad una nuova e conclusiva sottoscrizione nota4.

La legge notarile ammette, codificandola, la possibilità che l'atto possa essere corretto sia per errori materiali, sia altri tipi di inesattezze, ma con l'unico limite che tali correzioni saranno possibili solo sino al momento della sottoscrizione finale del notaio (cfr. art. 53 l.n.).

In relazione a tutti gli atti pubblici e quindi non solo quelli ricevuti dal notaio, l'art. 2701 cod. civ. dispone che il documento (che non può essere considerato "atto pubblico") formato da soggetto incompetente o in assenza del rispetto delle formalità prescritte in termini di forma, se sottoscritto dalle parti, assume automaticamente il valore ed efficacia probatoria della semplice scrittura privata, (non autenticata ovviamente), potendo quindi mantenere ancora un valore per le stesse.

Questo conferma la tesi che il documento acquisisce il suo valore di atto pubblico solo e nel momento in cui tutti gli elementi prescritti dalla legge, vengono correttamente ad esistenza.

Nel caso di rifiuto di una parte dell'atto ad apporre la propria sottoscrizione, ritengo che il notaio non abbia alcun obbligo di verbalizzare la mancata sottoscrizione del documento, che rimarrà un'ipotesi di atto pubblico nota5.

Note

nota1

Sul valore della sottoscrizione finale delle parti e soprattutto del notaio si veda Cass. Civ. Sez. III, 2138/00 , in cui è, tra l'altro, riportato: "Con la sottoscrizione del notaio l'atto è definitivamente perfezionato e concluso, per cui l'inserimento di una postilla su un atto pubblico già redatto e concluso anche con le sottoscrizioni, integra un reato di falso".
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nota2

Boero, La legge notarile commentata, Torino, 1993: "Approvazione e conferma dell'atto medesimo";Falzone-Alibrandi, Dizionario Enciclopedico del Notariato, Roma: "assunzione del documento da parte dei soggetti che sono in vario modo giuridicamente collegati alla sua formazione". Nascita formale del negozio.Santarcangelo, La Forma degli atti notarili, Roma, 1981, p. 149: "ha solo funzione di conferma definitiva della dichiarazione di volontà e di riconoscimento che quanto scritto dal notaio corrisponde esattamente alla volontà espressa".
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nota3

ST. CNN 22 luglio 1970, n. 265. Ritiro dell'atto pubblico dopo la firma delle parti e prima di quella del notaio.Fino al momento della sottoscrizione del notaio il procedimento di formazione dell'atto notarile non è concluso e l'atto può pertanto essere ritirato per iniziativa dello stesso notaio che adduca un motivo legittimo, o delle parti unilateralmente ovvero di comune accordo, a seconda che abbiano o no già sottoscritto entrambe. Per la revoca dell'incarico dato al notaio non occorre alcuna specifica documentazione e l'atto può essere materialmente interrotto con la omissione della sottoscrizione del notaio senza violare alcun obbligo di legge. L'onere di dimostrare di avere dato incarico al notaio di ricevere l'atto incombe sulle parti. Al notaio spetterà l'onere di dimostrare che tale incarico è stato poi revocato.
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nota4

Una volta sottoscritto dal notaio l'atto pubblico, per alcuni aspetti, esce dalla disponibilità del pubblico ufficiale (cfr cit. Cass. Civ. Sez. III, 2138/00 .
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nota5

Intatta rimane la possibilità per la parte danneggiata di chiedere il risarcimento degli eventuali danni patiti, non sulla base di un documento non sottoscritto contenente la verbalizzazione del notaio, ma attraverso il normale procedimento contenzioso, nel quale il notaio sarà sicuramente citato come teste.
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Bibliografia

  • BOERO, La legge notarile commentata, Torino, 1993
  • FALZONE-ALIBRANDI, Dizionario Enciclopedico del Notariato, Roma
  • SANTARCANGELO, La forma degli atti notarili, Roma, 1981

Prassi collegate

  • Quesito n. 6015/C, Attestazione del potere di agire nell'autentica di firma

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