Le regole per la determinazione del danno risarcibile (responsabilità extracontrattuale)




Le norme sulla determinazione del danno risarcibile assolvono ad una duplice funzione: da un lato, infatti, esse mirano a garantire al danneggiato un risarcimento proporzionato all'interesse leso ed all'entità del pregiudizio effettivamente sofferto; dall'altro, delimitano l'area del danno risarcibile, evitando, in tale modo, di addossare al responsabile dell'evento dannoso una serie indeterminata di pretese risarcitorie.

L'art. 2056 cod. civ. , nell'individuare i criteri per la valutazione del danno derivante da illecito aquiliano, opera un espresso richiamo agli artt. 1223 , 1226 e 1227 cod. civ., dettati in materia di inadempimento contrattuale. Tali norme assumono, dunque, in virtù di tale richiamo, una portata applicativa generale.

La regola generale in materia di determinazione del danno risarcibile è sintetizzata nel c.d. principio del risarcimento integrale del danno, secondo il quale il risarcimento dovrebbe porre il danneggiato nella stessa condizione in cui questi si trovava prima del verificarsi dell'evento lesivo. Invero, l'enunciato dell'art 1223 cod. civ. comprende nell'oggetto dell'obbligazione risarcitoria sia la perdita subita che il mancato guadagno, in quanto siano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso. In particolare, la perdita subita o danno emergente consiste nella diminuzione patita dal patrimonio del danneggiato; viceversa, il mancato guadagno o lucro cessante si identifica col mancato incremento del predetto patrimonio.

La seconda regola dettata dal legislatore nell'art. 1225 cod. civ. , per delimitare l'area di risarcibilità del danno contrattuale, è il c.d. criterio della prevedibilità, in forza del quale, se l'inadempimento o il ritardo non dipende dal dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva essere previsto nel tempo in cui è sorta l'obbligazione. Il giudizio di prevedibilità, che, come emerge dal tenore letterale della norma, deve implicare una valutazione ex ante in concreto, che tenga, cioè, conto delle concrete circostanze del caso, è da intendersi come valutazione probabilistica di rappresentazione del danno, anche se taluno ha ritenuto che il giudizio riguardi non solo l' an, bensì anche il quantum, ossia l'entità del danno medesimo. Sennonchè, mentre nella disciplina della responsabilità da inadempimento, il dettato normativo dell'art. 1223 cod. civ. dev'essere integrato, come si è detto, da quello dell'art. 1225 cod. civ. , tale ultima disposizione non è richiamata dall'art. 2056 cod. civ. . Nel settore del fatto illecito, dunque, debbono essere risarciti gli effetti pregiudizievoli, che siano conseguenze immediate e dirette dell'evento lesivo, a prescindere dalla loro prevedibilità.

La ragione di tale differente disciplina, che circoscrive l'operatività del principio della prevedibilità al solo ambito contrattuale, risiede nella volontà legislativa di tutelare la parte diligente del rapporto obbligatorio nei limiti del rischio dell'obbligazione assunta.Allo stesso modo, pur nell'ambito della responsabilità da inadempimento, la regola della prevedibilità è esclusa laddove sussista il dolo della parte inadempiente.

Infine, il richiamo dell'art. 1227 cod. civ. rende operante anche nella responsabilità aquiliana il c.d. criterio della evitabilità, secondo il quale il risarcimento non è dovuto per i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

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