Le promesse unilaterali



In linea generale la promessa di una determinata prestazione è sicuramente dotata di effetti vincolanti per colui che l'ha emessa, ogniqualvolta si situi nell'ambito di un congegno negoziale connotato da un elemento causale esistente, lecito e meritevole di tutela.

Il problema di cui ci si deve far carico in questa sede è piuttosto quello di verificare se la promessa unilaterale rivolta da un soggetto ad un altro, allo scopo di vincolare il primo a tenere una certa condotta nei confronti del secondo, sia di per sè sufficiente a determinare l'insorgenza di un vincolo giuridico di natura obbligatoria.

A questo proposito l'art. 1987 cod. civ. dispone che la promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori al di fuori dei casi previsti dalla legge. Conseguentemente, ad eccezione di talune ipotesi tipiche e previste dal legislatore nota1, la mera promessa unilaterale viene dall'ordinamento considerata insufficiente a determinare un vincolo giuridico connotato da coercibilità nota2 . Ovviamente non è escluso che colui che ha formulato la promessa, ancorchè inidonea a sortire effetti giuridicamente vincolanti, in seguito la mantenga, adempiendovi spontaneamente, magari in adempimento ad un'obbligazione naturale. Il problema di fondo è tuttavia quello della azionabilità della promessa.

Da una lettura comparativa degli artt. 1322 e 1987 cod. civ. emerge pertanto che, mentre per quanto attiene ai contratti le parti sono libere di dar vita a pattuizioni atipiche (in quanto non previste aprioristicamente dalla legge) aventi effetti obbligatori, per quanto riguarda invece le promesse unilaterali questa libertà viene negata, risultando produttive di efficacia obbligatoria soltanto quelle previste dalla legge nota3.

Quali sono le promesse unilaterali previste dal legislatore come fonti di obbligazioni?

Generalmente gli interpreti indicano in questo ambito le seguenti fattispecie:

  1. I titoli di credito (artt. 1992 e ss. cod. civ.);
  2. La promessa al pubblico (art. 1989 cod. civ. );
  3. La promessa di pagamento (art. 1988 cod. civ. );

Prima di condurre l'esame su ciascuna delle figure enunciate, conviene sottoporre ad analisi il rapporto che si pone tra la categoria dei negozi giuridici unilaterali e quella delle promesse unilaterali produttive di obbligazioni.

Se l'essenza della negozialità va rinvenuta nella corrispondenza tra gli effetti voluti dalle parti e quelli effettivamente scaturenti dall'atto nota4 (i quali per l'appunto in tanto si producono, in quanto voluti e programmati dalle parti) vi è da dubitare fortemente che le due categorie (quella cioè dei negozi unilaterali e quella relativa alle promesse unilaterali) siano sovrapponibilinota5. Prescindendo dal rilievo in base al quale vi sono negozi unilaterali (quali ad esempio la revoca, il recesso, la procura, la ratifica etc.) il cui contenuto non è quello di istituire delle obbligazioni in capo all'emittente (i quali dunque non possono essere definiti come promesse unilaterali), le ipotesi comunemente classificate come promesse unilaterali non tanto appaiono produttive degli effetti programmati o comunque voluti dal soggetto che le ha poste in essere, quanto dell'efficacia che il legislatore ha assegnato ad esse nota6.

Si pensi alla promessa al pubblico di cui all'art. 1989 cod. civ. : colui che, rivolgendosi indeterminatamente al pubblico, ha promesso una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una certa azione deve necessariamente rappresentarsi (e volere) l'effetto vincolante di questa sua promessa nel momento in cui la medesima viene pubblicamente esternata? nota7 E' possibile che il promittente infirmi la promessa dando la prova dell'effettiva sua ignoranza o della propria mancanza di volizione in ordine agli effetti giuridici propri della promessa? Se la risposta al quesito è negativa, come pare logico, v'è da dubitare fortemente che la figura possa essere annoverata tra gli atti aventi natura negoziale.

Per quanto attiene alla promessa di pagamento (ed alla ricognizione di debito) il discorso, che verrà partitamente trattato, conduce a tutt'altri esiti interpretativi: si contesta, in particolare, che da essa scaturiscano obbligazioni. Il fenomeno deve piuttosto essere ricondotto alla c.d. astrazione processuale della causa , cioè all'inversione dell'onere della prova rispetto ai principi generali. L'obbligazione in ogni caso non scaturisce ex se dalla promessa di pagamento: quest'ultima costituisce semplice mezzo di prova dell'esistenza del debito.

Circa i titoli di credito, che si sostanziano in particolari promesse di pagamento, deve essere condotta una particolare disamina, avente ad oggetto la particolare forma di essi, ciò che conduce ad una peculiare dissociazione dell'elemento causale sottostante (astrazione sostanziale della causa). Questo aspetto sarà parimenti oggetto di un separato esame. Per quanto qui importa occorre comunque, ancora una volta, osservare che il titolo di credito (es.: una cambiale) non costituisce di per sé (salvo quanto si dirà circa la legge di circolazione del titolo) la fonte dell'obbligazione se non nella misura in cui rispecchi il rapporto causale sottostante nota8.

Infine anche l'atto costitutivo di fondazione non può essere definito come ex se produttivo di obbligazioni, dando luogo piuttosto all'irrevocabilità della disposizione prevista dalla legge, sempre del tutto indipendentemente da una volontà del disponente in questo senso.

Note

nota1

La dottrina più recente ritiene che il promittente vanti comunque una certa libertà nel modellare il contenuto della promessa, purché la conseguente disciplina non sia immeritevole di tutela: v. Graziani, Le promesse unilaterali, in Tratt. dir. priv., vol. IX, Torino, 1984, p. 627, Sbisà, Promesse al pubblico, Milano, 1974, pp. 40 e ss.
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nota2

Un'autorevole dottrina ha ipotizzato la derogabilità della norma sulla tipicità in forza della stipulazione di un contratto con cui le parti prevedono che in futuro le obbligazioni saranno da loro assunte unilateralmente mediante promessa: Santini, Il biancosegno, Bologna, 1948, pp. 77 e ss.
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nota3

Cfr. Galgano, Diritto civile e commerciale, vol. II, t. 1, Padova, 1993, p. 225. Secondo l'A., confrontando l'art. 1322 cod. civ. con l'art. 1987 cod. civ. , emergerebbe che la contrattualità è la regola nel nostro sistema, mentre l'unilateralità sarebbe invece circoscritta a fattispecie tipiche, sulla cui meritevolezza di tutela si è consolidato un sicuro giudizio. Una critica rispetto ad una impostazione rigorosa in questo senso, sarà condotta esaminando la categoria degli atti negoziali unilaterali, concetto non sovrapponibile a quello delle promesse unilaterali.
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nota4

Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p. 161, e Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p. 218.
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nota5

Conforme Messineo Manuale di diritto civile e commerciale, vol. V, Milano, 1972, p. 255, il quale afferma che tra negozi unilaterali e promesse unilaterali vi è un rapporto di genere a specie.
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nota6

Sbisà, Delle promesse unilaterali, in Comm. cod. civ., dir. da Cendon, Torino, 1999, p. 1831.
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nota7

A questo principio si oppone chi ravvisa nella promessa al pubblico una fattispecie bilaterale che si perfeziona con la comunicazione dell'avveramento della situazione o del compimento dell'azione previsti nella promessa: cfr. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p. 659.
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nota8

Pavone La Rosa, La cambiale, in Tratt. dir. civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, Milano, 1982, p. 69.
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Bibliografia

  • GALGANO, Diritto civile e commerciale, Padova, 1990
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • GRAZIANI, Le promesse unilaterali, Torino, Tratt.dir.priv., IX, 1984
  • PAVONE LA ROSA, La cambiale, Milano, Tratt.dir.civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, XXXIX, 1982
  • SANTINI, Il biancosegno, Bologna, 1948
  • SBISA', Delle promesse unilaterali, Torino, Comm. Cendon, V, 1999


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