Le previsioni normative speciali di responsabilità civile



Accanto alla norma dell'art. 2043 cod. civ. , che costituisce la clausola generale sulla responsabilità civile, sussistono numerose ipotesi c.d. speciali di responsabilità, che si caratterizzano generalmente per l'abbandono del criterio centrale della "colpa", che rappresenta il fulcro dell'imputazione della responsabilità extracontrattuale o civile.

Esse sono descritte negli artt. 2047 , 2048 , 2049 , 2050 , 2051 , 2052 , 2053 e 2054 cod. civ. e sono classificate variamente a seconda del criterio che si assuma come discretivo. Generalmente, si distingue tra responsabilità oggettiva e responsabilità aggravata. Nel primo caso la legge non consenta al responsabile alcuna prova liberatoria. Nel secondo viene invece invertito l'onere della prova stabilito nell'art. 2043 cod. civ. presumendo la colpa e gravando il responsabile di dar conto, alternativamente, di non aver potuto impedire il danno, del caso fortuito, della forza maggiore.

Il tratto caratteristico comune alle ipotesi speciali di responsabilità è rappresentato dalla volontà legislativa di circondare di maggiori cautele il compimento di attività o cose pericolose o la condotta di soggetti, le cui condizioni personali siano tali da favorire la consumazione di danni nei confronti di terzi.

Le fattispecie in esame sono più facilmente definibili in negativo, nel senso che esse si caratterizzano per le differenti condizioni di operatività rispetto alla regola generale, di cui all'art. 2043 cod. civ. .

In particolare, possono individuarsi alcuni tratti comuni alla disciplina di tutte le ipotesi di responsabilità:

  1. il soggetto obbligato a risarcire il danno, cioè il responsabile, è individuato in base ad una determinata qualifica che gli appartiene (ad es. il custode, il proprietario, ecc.) ovvero a determinati fatti (ad es. svolgimento di un'attività pericolosa, ecc.) e non necessariamente coincide con l'autore materiale dell'illecito (ad es. la responsabilità dei padroni e committenti ex art. 2049 cod. civ. );


  1. l'elemento soggettivo, vale a dire il dolo o la colpa, non è oggetto di prova da parte del danneggiato;


  1. gli interessi protetti sono individuati a priori dal legislatore e, pertanto, non viene in rilievo l'ingiustizia del danno.

Inoltre, come si è accennato, del tutto peculiare è il riparto dell' onere della prova. Da un lato, infatti, il danneggiato può avvalersi di una serie di presunzioni in suo favore che lo sollevano dal provare i singoli elementi costitutivi dell'illecito, dall'altro, il soggetto indicato come responsabile può liberarsi dall'obbligo risarcitorio posto a suo carico mediante una prova liberatoria.

Più precisamente, la menzionata prova liberatoria può avere un differente contenuto, a seconda della fattispecie di responsabilità che si viene configurando. In una sorta di progressivo allontanamento dalla clausola generale, il responsabile può liberarsi dall'obbligo risarcitorio, provando, rispettivamente:

  1. di non aver potuto impedire il fatto (artt. 2047 e 2048 cod. civ.)


  1. di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (artt. 2050 , 2051 , 2052 , 2053 e 2054 cod. civ.);


  1. il caso fortuito (artt. 2051 e 2052 cod. civ.)


  1. l'assenza di vizi di costruzione o di difetti di manutenzione (artt. 2053 e 2054 , ultimo comma, cod. civ.)


  1. esistono poi, fattispecie per le quali non vi è la possibilità di fornire la prova liberatoria: trattasi delle ipotesi di responsabilità oggettiva (art. 2049 cod. civ. ). top1

    nota




Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Le previsioni normative speciali di responsabilità civile"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti