Le parti, i terzi



Di fondamentale importanza è la differenza tra il concetto di parte e quello di terzo nel rapporto giuridico . Tradizionalmente le esemplificazioni di scuola traevano per l'appunto dall'appellativo di Primus e Secundus, quali parti di un rapporto, la conseguente definizione di Tertius come quel soggetto che ne rimanesse estraneo. Al terzo, proprio perché estraneo all'atto intercorso tra le parti, si addice la situazione giuridica che si compendia nel detto res inter alios acta tertio neque nocet neque prodest.

Dando per scontato che per il soggetto che non sia parte dell'atto non si producono effetti né favorevoli né sfavorevoli, ciò che conta è comprendere come la regola dell'irrilevanza per il terzo del rapporto inter partes  concerne i cosiddetti effetti diretti nota1.

Non è, al contrario, escluso, dovendo piuttosto costituire la regola, che per il terzo l'atto svolga effetti qualificabili come indiretti nota2 .

Se Tizio vende a Caio un bene, gli effetti del contratto si producono soltanto tra venditore ed acquirente. E' d'altronde ben evidente che se Tizio ha alienato un diritto a Caio non potrà più venderlo a Sempronio (terzo rispetto all'accordo). Tale è la rilevanza indiretta del contratto che, in relazione al terzo vale non in quanto contratto, atto negoziale, ma quale mero fatto. Queste considerazioni saranno oggetto di approfondita disamina in tema di opponibilità. Essa, nel più vasto ambito degli effetti riflessi del contratto si specifica nell'apprezzamento della prevalenza del titolo contrattuale che attribuisce ad un soggetto un diritto incompatibile con quello vantato da un terzo in forza di altro titolo nota3.

Si pensi inoltre agli effetti della simulazione ed ai limiti di prova valevoli tra le parti del fenomeno simulatorio e per i terzi: per questi ultimi non valgono, ex art. 1417 cod.civ. i limiti che invece vincolano le parti.

Note

nota1

Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.239.
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nota2

Così anche Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.895, che qualifica questi effetti indiretti come effetti riflessi.
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nota3

Betti, Teoria generale del negozio giuridico, Napoli, 1994, p.258.
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Bibliografia

  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

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