Le operazioni sul capitale nelle società a base personale




Relativamente alle società a base personale l'unica norma del codice dettata in materia di operazioni "dirette" (per tali intendendosi quelle produttive di un aumento o di una riduzione di esso) sul capitale sociale è costituita dall'art. 2306 cod. civ. . La norma subordina l'esecuzione della riduzione del capitale sociale per esuberanza o in conseguenza del venir meno del rapporto sociale limitatamente ad uno dei soci a specifici requisiti. Se si prescinde da siffatta indicazione, nessun altra regola è prevista, di modo che, anche tenuto conto della specifica attenzione riservata dal legislatore a tale aspetto nell'ambito delle società di capitali, ci si domanda se debbano essere osservate analoghe prescrizioni anche per la società in nome collettivo (e, in via estensiva, anche per quella in accomandita semplice).

Nell'affrontare il tema non si può assolutamente prescindere dal considerare la ratio e il senso dell'indicazione del capitale sociale nell'ambito delle società a base personale. Se, come si è visto aliunde, la funzione del capitale in queste ultime non può svolgere la stessa funzione di protezione dei terzi (con speciale riferimento ai creditori sociali) che gioca nelle società a base capitalistica, allora è giocoforza negare l'operatività cogente di specifiche regole, ancorché l'osservanza di queste, mutuante in via analogica dalla disciplina prevista per srl e spa non possa dirsi irrilevante.

L'esistenza di perdite superiori al terzo del capitale non renderà pertanto indispensabile la convocazione di (una inesistente) assemblea da parte degli amministratori (cfr. l'art. 2446 cod. civ. ). Tuttavia non è certo vietato che si proceda in maniera analoga a quanto dispone la normativa dettata per le società di capitali. Così ben potrà procedersi al perfezionamento di un atto mediante il quale tutti i soci, sulla scorta di una situazione patrimoniale redatta allo scopo, preso atto dell'emergenza di perdite, addivengano alla ricapitalizzazione della società. Si intenda bene: pur in difetto di ciò i creditori sociali potrebbero dirsi garantiti dalla responsabilità solidale ed illimitata di ciascuno dei soci. Procedere nella maniera appena descritta tuttavia presenterebbe il pregio teorico nota1 di fare chiarezza sulla solidità patrimoniale dell'ente sociale, assoggettando risorse personali dei soci, altrimenti liberamente utilizzabili da quest'ultimi, alla disciplina propria del capitale sociale.

Per quanto infine concerne l'aumento del capitale sociale, il caso può avere luogo in conseguenza dell'ingresso di uno o più nuovi soci ovvero di una decisione unanimemente assunta da tutti i soci ed evidentemente intesa a dotare la società di nuovi mezzi economici. In ogni caso occorrerà che l'operazione sia fatta risultare da apposito atto (scrittura privata autenticata o atto pubblico) che, in quanto modificativo dei patti sociali, non potrà non essere contrassegnato dal consenso unanime dei soci.

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Note

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Si parla infatti in linea di puro principio, stante l'ordinaria tenuità della misura del capitale sociale delle società a base personale, per le quali non è previsto dalla legge alcun importo minimo.
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