Le obbligazioni del mandatario




Le obbligazioni che fanno capo al mandatario sono assunte in considerazione dal codice civile dagli artt. 1710  e ss..

In via di sintesi, è possibile individuare le obbligazioni ;principali del mandatario nel compimento dell'attività prevista dall'incarico ed in quella, strettamente conseguenziale, ;di rimetterne gli effetti al mandante (art. 1713 cod.civ.).

Speciali problemi pone la qualificazione giuridica dell'atto con il quale il mandatario trasferisce al mandante le utilità acquisite da terzi con i quali abbia contrattato conformemente all'incarico ricevuto. Questo aspetto verrà autonomamente considerato, in quanto strettamente avvinto con il tema della natura giuridica dell'adempimento e della causa dell'atto traslativo (significativamente qualificato come negozio con causa "esterna").

Ciò premesso, il mandatario deve eseguire l'incarico affidatogli con la diligenza del buon padre di famiglia (I° comma art. 1710 cod. civ.). Costituiscono specificazioni normativamente stabilite di siffatta diligenza l'obbligo del mandatario di render noto al mandante le circostanze che possono determinare la revoca o la modifica del mandato (ai sensi del II° comma art. 1710 cod.civ. ), quello di comunicare senza ritardo l'intervenuta esecuzione dell' incarico (art. 1712 cod.civ.), di rendere al mandante il conto del proprio operato e di rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato (art. 1713 cod.civ.). Non potrebbe tuttavia il terzo con il quale il mandatario avesse contrattato agire contro di lui per l'inadempimento di tali obbligazioni (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 35162 del 30 novembre 2022).

L'art. 1714 cod.civ. prevede inoltre che il mandatario sia tenuto a corrispondere gli interessi legali sulle somme riscosse per conto del mandante, nei casi di mancata consegna nel termine o di mancato impiego secondo le istruzioni ricevute, nonché a custodire le cose che gli sono state spedite per conto del mandante e tutelare i diritti di quest' ultimo di fronte al vettore (art. 1718 cod.civ. ).

L'art. 1715 cod.civ.  contempla l'ipotesi in cui il mandatario  assuma a proprio carico il rischio dell'inadempimento delle persone con le quali egli contratta per conto del mandante (c.d. star del credere).

Assumeremo ciascuno dei riferiti aspetti in distinta considerazione, dovendo essere specialmente analizzata la natura giuridica dell'adempimento del mandato ad acquistare, ogniqualvolta il medesimo abbia ad oggetto un bene immobile.

Cosa accade se il mandatario compie atti esorbitanti rispetto all'incarico?

Essi rimangono a carico del mandatario a meno che il mandante non provveda a ratificarli. Il mandatario può tuttavia discostarsi dalle istruzioni ricevute quando intervengono circostanze ignote e non vi sia tempo sufficiente per avvertire il mandante (art. 1711 cod.civ. ). Questo problema sarà oggetto di specifica trattazione con riferimento agli atti eccedenti rispetto al tenore dell'incarico ed alla possibilità che intervenga ratifica. 

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