Le obbligazioni del mandante



La legge prevede quale fondamentale obbligo posto a carico del mandante (quando il mandato sia oneroso) quello di corrispondere il compenso (art. 1709 cod.civ., art. 1720 cod.civ. ), sia pure subordinatamente alla presentazione del rendiconto da parte del mandatario (Cass.Civ. 3596/1990 ). Nonostante la centralità dell'art. 1709  citato, le obbligazioni del mandante sono tuttavia trattate in un paragrafo a sè stante, negli artt. 1719 , 1720 , 1721  cod.civ..

La prima tra le norme evocate contempla l'obbligo di fornire al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato, salvo patto contrario. Giova a questo proposito rilevare che potrebbe esistere anche un interesse del mandatario in ordine all'effettuazione dell'incarico (mandato in rem propriam) nota1.

Ai sensi dell'art. 1720 cod.civ.  il mandante deve anche rimborsare le anticipazioni (maggiorate degli interessi legali) nonchè risarcire i danni subiti dal mandatario a causa dell'incariconota2. Il primo credito si configura come di valuta (Cass.Civ. Sez. III 4514/1989 ), il secondo come di valore.

Infine il mandatario ha diritto, ex art. 1721 cod.civ., di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti sugli affari perfezionati, con precedenza rispetto al mandante ed ai di lui creditori. A rigore questa possibilità non ha a che fare con un'obbligazione in senso tecnico del mandante nei confronti del mandatario. Si tratta di un diritto del mandatario a costui attribuito direttamente dalla legge nota3 .

Tornando all'obbligazione principale che incombe in capo al mandante, è il caso di precisare che il diritto al compenso (ovviamente quando sia dovuto, ciò che non è nell'ipotesi di mandato gratuito)  scaturisca per il fatto stesso di essersi attivati, indipendentemente dal buon esito dell'affare nota4 . E' salva tuttavia la responsabilità del mandatario per inadempimento.

Note

nota1

Se il mandato è contratto nell'interesse del mandante si è in presenza di un onere in senso tecnico, mentre se il mandato è contratto nell'interesse del mandatario, si ha una vera e propria obbligazione: così Luminoso, Mandato, commissione, spedizione , in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo e continuato da Mengoni, vol.XXXII, Milano, 1984, p.361.
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nota2

Si ritiene (Luminoso, cit., p.363) che, nonostante l'imprecisa formulazione della norma, non ci si trovi di fronte ad una obbligazione di risarcimento di danni nascente da un illecito del mandante, perciò il termine danni deve qui essere inteso nel senso di perdite economiche sofferte in dipendenza dell'esecuzione dell'incarico: sono tuttavia escluse sia le perdite derivanti dal verificarsi di rischi affrontati dal mandatario senza necessità, sia quelle cagionate al mandatario da sua colpa (Minervini, Il mandato, la commissione, la spedizione, in Trattato di dir.civ. it., dir. da Vassalli, Torino, 1957, p.130).
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nota3

Così anche Alcaro (a cura di), Il mandato, Milano, 2000, p.197, che configura questo diritto come un beneficio a favore del mandatario a tutela dell'adempimento delle obbligazioni del mandante.
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nota4

Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.581.
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Bibliografia

  • ALCARO, Il mandato, Milano, 2000
  • LUMINOSO, Mandato, commissione, spedizione, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. XIII, 1984
  • MINERVINI, Il mandato, la commissione, la spedizione, Torino, Tratt.dir.civ.Vassalli, VIII, 1957
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968

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