Nel corso della disamina che segue assumeremo in considerazione
le obbligazioni poste a carico delle parti nella vendita. A questo riguardo, mentre l'art.
1476 cod.civ. contiene un'elencazione di quelle del venditore (
obbligazione di consegna di quanto venduto al compratore, di
fare acquistare a quest'ultimo la proprietà della cosa o il diritto,
di garantire l'acquirente in relazione ai vizi ed all'evizione),
per l'acquirente occorre invece fare riferimento ad una pluralità di indicazioni normative. Vengono in esame gli artt.
1470 ,
1475 ,
1498 cod.civ., ai sensi dei quali il compratore è obbligato
a corrispondere al venditore il prezzo, le spese accessorie, nonché gli eventuali
interessi compensativi. Di particolare interesse sarà mettere a fuoco la reale natura dell'obbligazione del venditore in ordine alla
garanzia per i vizi (artt.
1490 ,
1491 ,
1492 ,
1493 ,
1494 ,
1495 ,
1496 cod.civ.) e per
l'evizione (
artt.1483 ,
1484 ,
1485 ,
1486 ,
1487 ,
1488 cod.civ.). Come si vedrà, il concetto di garanzia sembra esulare da quello di condotta necessitata, per affondare le proprie radici nell'oggettività del sinallagma contrattuale, fino ad assumere i caratteri di una sorta di assicurazione contrattuale, del tutto indipendente dal dolo e dalla colpa che vengono pur sempre a presiedere l'inadempimento dell'obbligazione.
Infine verificheremo i rimedi che l'ordinamento mette a disposizione di venditore ed acquirente. Si tratta sia
delle azioni generali (che competono alle parti in quanto tali relativamente ad un contratto a prestazioni corrispettive), sia delle
azioni speciali, che si riferiscono, più in particolare, alla vendita di cose mobili (artt.
1511 e ss. cod.civ.).