Le obbligazioni a carico delle parti nella vendita, le garanzie del venditore, la tutela delle parti




Nel corso della disamina che segue assumeremo in considerazione le obbligazioni poste a carico delle parti nella vendita. A questo riguardo, mentre l'art. 1476 cod.civ. contiene un'elencazione di quelle del venditore (obbligazione di consegna di quanto venduto al compratore, di fare acquistare a quest'ultimo la proprietà della cosa o il diritto, di garantire l'acquirente in relazione ai vizi ed all'evizione), per l'acquirente occorre invece fare riferimento ad una pluralità di indicazioni normative. Vengono in esame gli artt. 1470 , 1475 , 1498 cod.civ., ai sensi dei quali il compratore è obbligato a corrispondere al venditore il prezzo, le spese accessorie, nonché gli eventuali interessi compensativi.

Di particolare interesse sarà mettere a fuoco la reale natura dell'obbligazione del venditore in ordine alla garanzia per i vizi (artt. 1490 , 1491 , 1492 , 1493 , 1494 , 1495 , 1496 cod.civ.) e per l'evizione (artt.1483 , 1484 , 1485 , 1486 , 1487 , 1488 cod.civ.). Come si vedrà, il concetto di garanzia sembra esulare da quello di condotta necessitata, per affondare le proprie radici nell'oggettività del sinallagma contrattuale, fino ad assumere i caratteri di una sorta di assicurazione contrattuale, del tutto indipendente dal dolo e dalla colpa che vengono pur sempre a presiedere l'inadempimento dell'obbligazione.

Infine verificheremo i rimedi che l'ordinamento mette a disposizione di venditore ed acquirente. Si tratta sia delle azioni generali (che competono alle parti in quanto tali relativamente ad un contratto a prestazioni corrispettive), sia delle azioni speciali, che si riferiscono, più in particolare, alla vendita di cose mobili (artt. 1511 e ss. cod.civ.).

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