Le impugnative (cessione dei beni ai creditori)




L'art 1986 cod.civ. contempla sia l'annullamento della cessione dei beni, sia il rimedio della risoluzione per inadempimento.

Non sono previste espressamente ulteriori figure di vizi e di impugnative, ma non si dubita che la cessione possa essere affetta da nullità secondo i principi generali ovvero che sia parimenti rescindibile, sussistendone i presupposti nota1.

Note

nota1

In questo senso si confronti Bianca, Diritto civile, vol.IV, Milano, 1998, p.555.
top1

 

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Le impugnative (cessione dei beni ai creditori)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti