Con la locuzione
fattispecie unilaterali si possono genericamente designare quegli atti che, essendo connotati da una struttura soggettiva unilaterale,
non possiedono valenza di negozio unilaterale, dovendo anzi essere distinti da quest'ultima specie a cagione del difetto di natura negoziale.
Si pensi agli
atti prenegoziali quali
la proposta e
l'accettazione , che pur essendo funzionali al perfezionamento di un negozio (un contratto), non ne possiedono la natura giuridica (anche se si è deciso nel senso della possibilità di applicare ad esse la disciplina normativa in tema di contratto: cfr.Cass. Civ. Sez. II,
5939/78 )
nota1.
Sia proposta sia accettazione sono, entro limiti determinati,
liberamente revocabili (art.
1328 cod.civ.).
Per quanto invece riguarda gli
atti unilaterali c.d. "dovuti" o sattisfattivi, i medesimi si sostanziano in
attività variamente configurabili, la cui natura giuridica è altrettanto variabile : si può trattare di condotte materiali (es. il pagamento) o anche di una condotta negoziale (es.: la prestazione del consenso rispetto ad un contratto traslativo in adempimento dell'obbligo scaturente da un contratto preliminare)
nota2 .
Quanto infine ai
meri atti giuridici unilaterali, la distinzione rispetto agli atti unilaterali negoziali si impernia sulla rilevanza dell'intento ai fini della produzione degli effetti che, nella prima categoria è collegata dalla legge alla mera constatazione di una condotta, solo che si manifesti come cosciente e volontaria
nota3 .
Note
nota1
Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.211.
top1nota2
Mirabelli, L'atto non negoziale nel diritto privato italiano, Milano, 1998, p.242.
top2nota3
Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.190.
top3 Bibliografia
- MIRABELLI, L'atto non negoziali nel diritto privato italiano, Milano, 1998
- SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002