Le fattispecie di responsabilità di cui agli artt. 2051 e 2050 cod. civ




Quanto ai rapporti tra l'art. 2051 e l'art. 2050 cod. civ., si può dire che la prima delle norme citate deve essere applicata tutte le volte in cui il danno sia stato provocato da cose, pericolose o meno, che non siano state azionate direttamente dall'uomo. L'art. 2050 cod. civ. è invece invocabile nei casi in cui la res costituisca un elemento strumentale necessario dell'esercizio organizzato di una qualsiasi attività pericolosa.

La giurisprudenza ammette la possibilità di cumulare le azioni ex artt. 2050 e 2051 cod. civ. nei confronti del medesimo soggetto, come si è reputato, ad esempio, nell'ipotesi di danni cagionati dallo scoppio di bombole a gas. La consegna della bombola all'utente, infatti, non fa cessare la pericolosità dell'attività di riempimento ed installazione delle bombole. Tuttavia, poiché l'area di fattispecie coperta dagli artt. 2050 e 2051 cod. civ. non coincide pienamente, quando non sia fornita la prova della causa dello scoppio (e, quindi, del soggetto responsabile) si deve ritenere che operino cumulativamente le presunzioni di responsabilità poste dalle due norme in considerazione.

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