Le disposizioni testamentarie: eredità e legato


Cosa si può scrivere in un testamento per disciplinare la propria successione?
Abbiamo detto che il testamento serve per disporre del proprio “patrimonio”, quindi la sua funzione essenziale consiste nel contenere disposizioni di natura patrimoniale.
Le disposizioni di natura patrimoniale inseribili in un testamento sono di tre tipi.
In primo luogo, è possibile prevedere una ISTITUZIONE DI EREDE. Ciò avviene quando il testatore contempla un determinato soggetto non quale destinatario di diritti su specifici beni, ma dell’intero patrimonio o di quote di esso.
Per esempio, “istituisco eredi i miei due figli in quote uguali tra loro” significa che ciascuno dei due diventerà titolare, in “comunione ereditaria” con l’altro e in quote di metà ciascuno, di tutti i miei rapporti patrimoniali (attivi e passivi).
Nell’esempio ora riportato, se il testatore ha la proprietà di due appartamenti, un conto corrente bancario con depositati 10.000 euro e un debito di 5.000 verso un fornitore, i due eredi non saranno ciascuno proprietario di un appartamento e di 5.000 euro, nonché debitore di 2.500 euro; saranno invece comproprietari dei due appartamenti, contitolari del conto corrente e condebitori.
Come si vede, l’istituzione di erede viene disposta senza riferimenti specifici ai singoli rapporti (la proprietà degli appartamenti, il debito verso il fornitore) che rientrano nel patrimonio.

Ma il testamento può essere molto più articolato. Dopo avere istituito eredi i due figli in quote uguali tra loro, il testatore potrebbe andare oltre: “assegno a mio figlio Tizio la proprietà dell’appartamento A e a mio figlio Caio la proprietà dell’appartamento B. Poiché l’appartamento B vale meno dell’appartamento A, assegno a Caio la liquidità depositata sul conto corrente presso la Banca Alfa e dispongo che il mio debito verso il fornitore Beta sia pagato interamente da Tizio”.
In questo caso, il testatore risolve il problema della comunione ereditaria attraverso una disposizione ulteriore, una “divisione del testatore”. Il riferimento ai rapporti specifici non cambia però la natura delle disposizioni inizialmente inserite nel testamento: i due figli restano eredi, cioè destinatari dell’intero patrimonio in quote uguali tra loro. Ciò significa che se, dopo la redazione del testamento, il testatore divenisse proprietario di altri due appartamenti, questi diventerebbero di proprietà comune in quote uguali dei due figli (non essendo stati contemplati nella divisione del testatore).
L’istituzione di erede manifesterebbe, nell’ipotesi da ultimo riportata, la sua “forza espansiva”: avendo ad oggetto quote astratte del patrimonio e non diritti specifici, essa esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i rapporti presenti nel patrimonio al momento della morte del testatore.
Per comprendere meglio il funzionamento dell’istituzione di erede, si utilizzi un ulteriore esempio: il nostro testatore, al momento della sua morte, non è più proprietario dei due appartamenti A e B, ha chiuso il conto corrente presso la banca Alfa e ha saldato ogni debito verso il fornitore Beta. Sarebbe sbagliato pensare che le modifiche intervenute nella composizione del suo patrimonio privino di effetti le istituzioni di erede compiute. Al contrario, i due figli saranno titolari in quote uguali tra loro di tutti i rapporti che sono entrati nel patrimonio in sostituzione di quelli conosciuti dal testatore al momento della redazione del testamento. Se con i soldi ricavati dalla vendita degli appartamenti il testatore avesse acquistato azioni della Fiat, i due figli sarebbero proprietari in quote uguali di tali azioni. Perderebbe invece effetto la clausola testamentaria relativa alle assegnazioni, avendo questa ad oggetto rapporti giuridici non più presenti nel patrimonio ereditario.

Il testamento può poi contenere disposizioni con cui si destinano rapporti giuridici determinati: si parla di LEGATO. Il testatore potrebbe scrivere: “istituisco erede mia moglie Tizia. Lego al mio caro amico Sempronio la proprietà della mia autovettura e alla Biblioteca Comunale della mia città la mia collezione di volumi antichi”.
La disposizione a favore di Tizia sarebbe l’unica dotata di “forza espansiva”, le altre due no, essendo limitate nell’oggetto a singoli rapporti. Ciò significa che se al momento della morte del testatore la vettura non sarà più di sua proprietà, Sempronio non acquisterà alcun diritto. Lo stesso vale, con riferimento alla Biblioteca, se la collezione di volumi fosse stata venduta in vita dal testatore o fosse andata distrutta in un incendio.

Alla diversa natura delle due disposizioni corrisponde una diversa disciplina: in particolare, gli eredi sono responsabili anche per i debiti ereditari, mentre i legatari non lo sono. Ciò spiega perché la qualifica di erede si acquista solo a seguito di una “accettazione dell’eredità”, che può avvenire con diverse forme (accettazione espressa, accettazione tacita, accettazione per effetto del possesso di beni ereditari); il legatario è invece tale se si limita a non compiere atti di rinuncia al legato.

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