L'art.
1223 cod.civ. prescrive che il risarcimento del danno deve comprendere così la
perdita subita dal creditore come il
mancato guadagno. La prima espressione evoca ciò che comunemente viene appellato come "danno emergente", la seconda come "lucro cessante"
nota1 .
Nell'ambito di questi componenti risulta di grande rilevanza l'analisi di singoli aspetti relativi sia ai riflessi futuri del danno (i c.d. danni futuri) sia ad un pregiudizio speciale, che si evidenzia in rapporto alla perdita di valore della moneta, misuratore di scambio dei beni sul mercato: il danno derivante dall'intervenuta
svalutazione monetaria.
Note
nota1
Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol.III°, Milano, 1959, p.339.
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