La prima tra le cause di scioglimento dell'intera società contemplate dall'art.
2272 cod. civ. è rappresentata dal
decorso del termine fissato nell'atto costitutivo. Nella società semplice peraltro
l'indicazione di un termine di durata non costituisce un elemento essenziale. Le parti potrebbero infatti pattuire espressamente una durata indeterminata, spettando al socio in tal caso il diritto di recedere in ogni tempo
nota1. Sopraggiunto il termine indicato nei patti sociali ha luogo lo scioglimento della società. Esso si produce automaticamente, di diritto.
E' tuttavia salva la possibilità che la durata della stessa venga prorogata espressamente o tacitamente, per effetto della comune volontà dei soci. Il primo caso si riscontra non soltanto quando questi ultimi esprimano una nuova manifestazione negoziale debitamente recepita in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata da depositarsi presso la apposita sezione del registro delle Imprese, ma anche nell'eventualità (invero non infrequente) in cui i patti sociali prevedano espressamente che la prosecuzione in fatto dell'attività sociale valga quale proroga tacita
nota2. Si ha invece una
proroga tacita a tempo indeterminato quando, decorso il tempo per cui la società fu contratta, i soci continuano a compiere operazioni sociali (art.
2273 cod. civ. ). L'ipotesi verrà assunta in separata considerazione.
La proroga della durata della società interviene ordinariamente nel tempo immediatamente antecedente la scadenza del termine previsto. Cosa dire di una proroga successiva? Dal punto di vista civilistico la fattispecie non pone speciali problemi. Se lo spirare del termine da luogo automaticamente allo scioglimento della società e ad uno stato virtuale di liquidazione, è tuttavia certo che questa situazione sia revocabile ad opera della comune unanime volontà dei soci
nota3.
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Note
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Cfr. l'art.
2285 cod. civ. . In esito all'entrata in vigore della riforma del diritto societario l'asserto vale anche per le società di capitali: cfr. il testo degli artt.
2328 ,
2437 e
2473 cod. civ..
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nota2
Spesso simili clausole contemplano, accanto alla previsione del termine di durata della società, la possibilità che l'attività sia in fatto proseguita dai soci anche all'esito del decorso del detto termine. Ciò verificandosi, si prescrive che la proroga abbia luogo per un periodo di tempo determinato (solitamente di sei o mesi in sei mesi), salva disdetta da parte di ciascun socio.
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Dal punto di vista fiscale invece, sotto il vigore della pregressa legge del Registro l'Ufficio sosteneva la tesi secondo la quale l'atto con il quale si facesse constatare l'intervenuta proroga della durata della società nel tempo successivo al decorso del termine dovesse dar luogo all'imposizione fiscale propria dell'atto di costituzione della società (cfr. Cass. Civ. Sez. I,
9259/87 ).
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