Le azioni revocatorie



La revoca di un atto importa la caducazione di esso in esito al vittorioso esperimento di un'impugnativa giudiziale, sulla scorta dell'esistenza di una serie di presupposti. Sotto questo profilo occorre assumere in considerazione separata l'azione revocatoria ordinaria nota1 (art. 2901 cod.civ.) e l'azione revocatoria fallimentare (art. 67 l.f.).

La prima costituisce un rimedio generale funzionale alla conservazione della garanzia patrimoniale del debitore.
La seconda assume rilievo nell'ambito delle procedure concorsuali aventi come termine di riferimento soggetti passibili di fallimento nota2. Quest'ultima vede tra i suoi requisiti principalmente il compimento di atti posti in essere nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento (c.d. "periodo sospetto", cfr. Cass. Civ., Sez. I, 10104/2019), in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sono contrassegnate da uno squilibrio rispetto a quelle assunte dalla controparte (sorpassando di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso). E' stato deciso che la relativa valutazione debba essere compiuta in riferimento al contratto definitivo quand'anche esso fosse attuativo di precedente intesa preliminare (Cass. Civ., Sez. I, 19314/2014). Decisiva è la considerazione della c.d. scientia decotionis, vale a dire della conoscenza in capo all'altro contraente della situazione di insolvenza della parte successivamente fallita. A tal riguardo sono necessari indizi gravi precisi e concordanti che facciano presumere tale condizione in capo all'altro contraente (Cass. Civ., Sez. I, 14584/2015).
Nel caso di accoglimento della relativa domanda, non può proporre ricorso per cassazione l'avente causa dal subacquirente del bene oggetto di revocatoria, dal momento che non può dirsi subentrante nel diritto controverso, ma di una posizione scaturente da un diverso rapporto derivato "a catena" da quello originario (Cass. Civ., Sez. I, 24655/2014).

Note

nota1

Derivata dal Diritto romano e detta anche "pauliana". Cfr. Talamanca, Azione revocatoria (dir. rom.), in Enc. dir., IV, p.883 e ss..
top1

nota2

Essa tende infatti a preservare la par condicio creditorum. Si vedano Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.653; Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.832.
top2

Bibliografia

  • TALAMANCA, Azione revocatoria (dir.rom.), Enc.dir., IV

Prassi collegate

  • Quesito n. 285-2012/C, Cancellazione di annotazione di revocatoria
  • DL per la crescita, sintesi dei principali interventi nei settori di interesse per il notariato e testo del provvedimento
  • Revocatoria fallimentare ex art. 67 e utilizzazione del prezzo di vendita per estinguere un credito garantito

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Le azioni revocatorie"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti