Le azioni emesse da società residenti



L'art. 2346, I comma, cod.civ., prevede innanzitutto la possibilità, salvo diversa disposizione di leggi speciali, che lo statuto possa disporre che le azioni non siano emesse.
Il capitale sociale sarà comunque diviso in azioni, ma esse potranno essere "dematerializzate", anche al di fuori delle ipotesi previste dal D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 nota1.
L'art. 2355, I comma, cod.civ. , precisa che in caso di mancata emissione dei titoli azionari, il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro soci.
La dematerializzazione delle azioni non produce particolari conseguenze fiscali salva la possibilità ove i titoli siano depositati presso soggetti aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. nonché presso i soggetti non residenti che aderiscono ai sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli, di applicare l'imposta sostitutiva sui dividendi di cui all'art. 27 ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

La possibilità di emettere azioni senza valore nominale, come sappiamo, è prevista dal III comma dell'art. 2346 cod.civ. .
Come precisa l'Abi nota2 "la possibilità di emettere azioni senza valore nominale dovrebbe rendere maggiormente duttili e semplici le operazioni sul capitale sociale: ad esempio, realizzare operazioni di frazionamento o raggruppamento di azioni senza ritiro o sostituzione dei certificati. Ove dunque le azioni siano dotate del loro valore nominale, per calcolare i diritti del socio si deve avere riguardo, appunto, al valore nominale dell'azione e paragonarlo con il valore nominale complessivo delle azioni emesse (vale a dire, il valore nominale del capitale sottoscritto). Se, invece, il valore nominale delle azioni non è determinato, ci si deve riferire al rapporto tra numero delle azioni possedute e numero totale delle azioni emesse dalla società. A tale riguardo, peraltro, vale la pena di precisare che non è possibile, per la stessa società, la compresenza di azioni con e senza valore nominale: se alle azioni è attribuito un valore nominale, tale attribuzione deve avvenire per tutte le azioni emesse dalla società.
La circolazione di azioni prive di valore nominale non dovrebbe avere conseguenze fiscali di rilievo.
Sotto l'aspetto tributario, infatti, è soprattutto necessario disporre di dati facilmente rilevabili anche in caso di emissione di azioni senza valore nominale:
- la quota di partecipazione del socio al capitale o al patrimonio della società e la percentuale di diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria, per distinguere le partecipazioni cosiddette "qualificate" da quelle "non qualificate" nota3;
- la quota di partecipazione agli utili, per determinare gli utili distribuiti da assoggettare ad imposizione in capo al socio.
La distinzione fra le "partecipazioni qualificate" e quelle "non qualificate" è importante perché le plusvalenze realizzate da soggetti non imprenditori derivanti dalla cessione di partecipazioni "non qualificate" saranno assoggettate all'imposta sostitutiva a titolo definitivo del 12,5 per cento, mentre le plusvalenze "qualificate" dovranno essere indicate in dichiarazione dei redditi e concorreranno, nella misura del 40 per cento, a formare il reddito complessivo soggetto all'Ire con aliquota progressiva.
Inoltre, le persone fisiche residenti che, al di fuori dell'esercizio d'impresa, detengano partecipazioni "non qualificate" potranno percepire i dividendi al netto di una ritenuta d'imposta del 12,5 per cento (senza opzione per la tassazione ordinaria), mentre se il dividendo sarà relativo a partecipazioni qualificate concorrerà alla formazione del reddito imponibile complessivo nella misura del 40 per cento.
Sia la quota di partecipazione al capitale, sia la quota di partecipazione agli utili saranno, inoltre, necessarie, per individuare le società "controllate" che potranno essere incluse nel cosiddetto "consolidato fiscale" e quelle per le quali sarà possibile fruire dei regimi di "tassazione per trasparenza".

L'art. 2348 cod.civ. , dopo aver confermato che le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai lori possessori uguali diritti, precisa che si possono creare azioni fornite di diritti diversi anche per quanto riguarda l'incidenza delle perdite e che tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.
La possibilità, prevista dalla riforma del diritto societario di emettere azioni con particolari caratteristiche necessita un non facile coordinamento con il diritto tributario.
Assume, infatti, rilievo fiscale, la soluzione del problema, controverso in dottrina, se i titolari di azioni speciali abbiano o meno diritto di partecipare all'assemblea generale. Secondo alcuni, tale diritto potrebbe essere regolato nello statuto. Nel silenzio dello statuto, taluni commentatori sono orientati nell'ammettere l'esercizio del voto direttamente nell'assemblea generale, anche se per i soli argomenti per i quali le azioni godano del diritto in esame, ovvero, in ordine al voto condizionato, nelle occasioni in cui si sia verificata la condizione nota4.
Ove le azioni speciali abbiano diritto di partecipare all'assemblea generale diventerà attuale il problema di individuare le partecipazioni qualificate ai fini delle imposte sui redditi nota5.
Con la nuova disciplina civilistica potrà inoltre accadere, molto più frequentemente, che vengano emesse azioni prive di diritto di voto in assemblea generale (art. 2351, II comma, cod.civ. ). Poiché la quota di diritti di voto posseduta dal socio in assemblea ordinaria è un elemento determinante al fine di stabilire se egli detenga una partecipazione "qualificata" o "non qualificata", queste azioni dovranno essere neutralizzate in sede di determinazione della percentuale di qualificazione nota6.
Analoghi problemi sorgeranno per le azioni il cui diritto di voto sia limitato ad una misura massima, anche determinata a scaglioni (art. 2351, III comma, cod.civ. ); soprattutto in caso di emissione di azioni a voto scalare nota7 la circolazione delle azioni creerà una notevole variabilità nei diritti di voto spettanti ad ogni pacchetto azionario. Pertanto sarà possibile che in un dato momento un socio non sia in grado di sapere se la sua partecipazione sia o meno qualificata, non conoscendo la distribuzione delle residue azioni fra gli altri soci.
Richiederà un intervento, almeno interpretativo, la regolamentazione del regime fiscale delle azioni con diritto di voto limitato a particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Queste azioni dovrebbero essere considerate irrilevanti ai fini del test basato sui diritti di voto per la individuazione delle partecipazioni qualificate. Altrimenti si renderà estremamente complesso stabilire quando le partecipazioni siano qualificate.
Le azioni postergate nella partecipazione alle perdite (art. 2348, II comma, cod.civ. ) richiederanno alcune riflessioni nel caso in cui la società e i soci optino per la cosiddetta "tassazione per trasparenza" dei redditi della società, prevista dagli artt. 115 e 116 del testo unico. Deve ritenersi che l'attribuzione delle perdite fiscali ai soci avvenga nella stessa proporzione in cui vengono attribuite quelle civilistiche, con il solo ulteriore limite costituito dalla propria quota di patrimonio contabile della partecipata da calcolarsi, come precisa la relazione, prima del computo della perdita dell'esercizio.
La presenza di speciali categorie di azioni (art. 2350, I comma, cod.civ. ) che potrebbero essere privilegiate nel diritto agli utili (cui si affiancano le azioni di risparmio) renderà certamente complessa la verifica delle condizioni richieste per poter inserire la società nel cosiddetto "consolidato fiscale", dato che fra di esse vi è quella che la società controllante partecipi direttamente o indirettamente all'utile di bilancio della controllata in una percentuale minima. Poiché in presenza di azioni privilegiate nella partecipazione agli utili, la percentuale di utili spettanti ad ogni azionista può variare di anno in anno, la condizione richiesta potrebbe non essere soddisfatta in modo continuativo.
In presenza di azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale di un determinato settore (cosiddette azioni correlate; art. 2350, II comma, cod.civ. ), la fiscalità può assumere un ruolo determinate. Sarebbe economicamente corretto che nel redigere il rendiconto del settore, che presenta un risultato prima delle imposte positivo, gli si addebitasse, a beneficio dei settori in perdita, l'imposta non pagata grazie al fatto che il reddito imponibile della società è determinato unitariamente. Analoga valutazione andrebbe effettuata per l'Irap.
Ai possessori delle azioni correlate non potrà comunque essere distribuito un dividendo superiore a 134, visto l'art. 2350, III comma, cod.civ..
Anche in presenza di azioni correlate, come in presenza di azioni privilegiate nella partecipazione agli utili quindi, potrà verificarsi una notevole variazione nelle percentuali di partecipazioni agli utili spettanti a ciascun socio di esercizio in esercizio; il che, come detto, ostacolerà la verifica delle condizioni richieste per poter optare per il "consolidato fiscale".

nota1

Note

nota1

Ne deriva, osserva l'Abi nella circolare n. 23 del 22 luglio 2003, che d'ora in avanti non solo per gli strumenti finanziari quotati, per i quali come è noto la dematerializzazione è obbligatoria, ma anche per le azioni delle società che non fanno ricorso al capitale di rischio, si potrà prevedere la creazione di azioni del tutto prive di consistenza cartacea (attuale o potenziale), azioni che saranno rappresentate da iscrizioni in conti detenuti da una società di gestione accentrata. La disposizione che prevede la possibilità di non attribuire ai soci i titoli azionari è nuova per il codice, ma trova un antecedente nell'art. 5 del R.D.L. 25 ottobre 1942, n. 1148, ma mentre in precedenza la facoltà poteva essere esercitata dall'assemblea straordinaria, attualmente essa ha più opportuna evidenziazione nello statuto. Cfr. Piazza, Azioni, obbligazioni e strumenti finanziari partecipativi nella riforma fiscale, in Il fisco, n.5/2004, pp.620 e ss.
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nota

nota2

Abi, circolare n. 23 del 22 settembre 2003.
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nota3

Ricordiamo che sono qualificate le partecipazioni che rappresentino oltre il 25 per cento del capitale o del patrimonio della società (5 per cento se la società è quotata) o 20 per cento dei diritti di voto in assemblea ordinaria (2 per cento se la società è quotata). Cfr. Piazza, op.cit..
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nota4

Cfr. AA.VV., La riforma delle società, a cura di Sandulli-Santoro, Torino, 2003, p.149.
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nota5

Ad esempio, nel caso in cui il possessore di azioni ordinarie sia anche possessore di strumenti finanziari partecipativi rappresentativi di quote di patrimonio, si porrà il problema di stabilire se ai fini del limite del 5 per cento o 25 per cento si debbano sommare (come sembra) le quote rappresentate dai due tipi di strumento finanziario. Nel caso in cui gli strumenti finanziari non rappresentino quote di patrimonio (e quindi siano considerati qualificati a priori in base all'art. 67, I comma, lettera c), n.1) non dovrebbero, invece, incidere sulla qualificazione delle eventuali azioni ordinarie possedute. Cfr. Piazza, op.cit..
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nota6

Supponendo che il capitale della società sia rappresentato da 800 mila azioni ordinarie e 200 mila azioni prive di diritto di voto nell'assemblea ordinaria e un socio possieda 170 mila azioni del primo tipo e 180 mila azioni del secondo, la sua partecipazione è qualificata, in quanto non detiene più del 25 per cento del capitale, ma detiene più del 20 per cento delle azioni con diritto di voto in assemblea ordinaria. Sarebbe stato più razionale come osservato dal professor Franco Gallo nell'audizione alla Commissione Finanze, se le azioni di questo tipo fossero state assimilate a quelle di "risparmio", soggette all'imposta del 12,5 per cento. Cfr. Piazza, op.cit..
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nota7

La formula potrebbe essere la seguente: fino al 10 per cento del capitale spetta un voto per azione; dal 10 al 20 per cento un voto ogni due azioni; dal 20 al 30 per cento un voto ogni tre azioni. Cfr. Campobasso, Manuale di diritto commerciale, Torino, 2001, p. 193.
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Bibliografia

  • AAVV, La riforma delle società: commentario del D.LGS. 17 gennaio 2003, n.6, Torino, a cura di Sandulli-Santoro, 2003
  • CAMPOBASSO, Manuale di diritto commerciale, Torino, a cura di Sandulli-Santoro, 2001
  • PIAZZA, Azioni, obbligazioni e strumenti partecipativi nella riforma fiscale, Il Fisco, 5, 2004

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