La volontà negoziale come motore degli effetti del contratto



Da tempo e con insistenza si parla di un progressivo venir meno del ruolo della volontà contrattuale come motore degli effetti del contratto e, più in generale, degli atti negoziali nota1.

Da un lato vi sono alcuni rapporti che, stante la rilevanza socio-economica generale, sono stati oggetto di interventi da parte del legislatore, volti a sottrarre spazi (talvolta anche assai ampi) alla libertà di contrattazione delle parti. Si pensi al campo del rapporto di lavoro subordinato, a quello della locazione di immobili urbani. Parlare di contratto e di volontà privata appare poco più di un linguaggio convenzionale: l'ambito delle decisioni riferibili per lo meno ad uno dei contraenti (il locatore ed il datore di lavoro) si è spesso ridotto all'instaurazione del rapporto, il quale successivamente prosegue secondo regole (riguardanti la determinazione del corrispettivo, della durata minima, delle proroghe, del diritto di recedere) indipendenti dalla volontà delle parti e non derogabili da queste, in un'ottica di tutela del contraente considerato più debole.

Sotto altro punto di vista, talvolta la legge interviene addirittura sostituendo le determinazioni delle parti che vengono giudicate invalide, senza che sia data ai contraenti la possibilità di dar conto di una differente volontà, neppure in ordine alla costituzione del rapporto, le cui regole vengono ad essere mutate d'autorità. A questa logica è ispirato il meccanismo di integrazione automatica di cui agli artt. 1339, 1419 cod.civ..

La standardizzazione dei contratti di massa e le conseguenti esigenze di una tutela del contraente debole (con particolare riferimento alla figura del consumatore), evidenziano un'ulteriore area di intervento normativo che, muovendo dalla sanzione di inefficacia di clausole reputate vessatorie (art. 1341 cod.civ.) si estende con forza assai più incisiva alle contrattazioni tra professionista e consumatore (art. 33 Codice del consumo portato dal D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, che ha novato la disciplina delle c.d. clausole abusive di cui all'art. 1469 bis cod.civ.) fino al punto di prescrivere un contenuto predeterminato per alcune contrattazioni (ad esempio in tema di vendita di appartamenti in multiproprietà: cfr. gli artt. 69 e ss. del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206).

La riflessione su questi temi pone in evidenza un fenomeno che può essere interpretato, più che come un declino della volontà contrattuale, come un significativo potere dell'ordinamento di intervenire su quelle pattuizioni che possiedono una speciale rilevanza, al fine di garantire i diritti fondamentali dei singoli e la solidarietà sociale. In ogni caso la volontà privata costituisce pur sempre l'elemento propulsivo della dinamica contrattuale nota2.

Si ponga mente alla assai vasta area delle pattuizioni atipiche, del cospicuo movimento dall'atipico al tipico. In questa direzione l'intervento normativo viene anzi a recepire ex post, inserendo nel sistema, quelle convenzioni e quegli schemi che sono il risultato dell'autonoma attività negoziale delle parti (es.: il recepimento della convenzione di Ottawa relativa al factoring).

Nonostante le contestazioni sul punto (le quali muovono dal rilievo, invero eminentemente descrittivo, delle limitazioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti) sembra che l'attività negoziale, intesa come la libertà di ciascun soggetto di stipulare impegni giuridicamente coercibili, di disporre in ordine al trasferimento di diritti relativi a beni, corrisponda ad uno dei valori fondamentali riconducibili al principio costituzionalmente garantito della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) nota3.

E' chiaro che, in questo senso, la libertà del singolo corrispondente all'autonomia negoziale deve essere ambientata nel contesto degli altri valori costituzionalmente tutelati, con particolare riferimento ai diritti fondamentali della persona, ai principi di solidarietà sociale.

In relazione a quest'ultimo aspetto è di fondamentale importanza il richiamo al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost..

Esso deve essere inteso non semplicemente come eguaglianza giuridica, cioè a dire in chiave di paritetica applicazione delle medesime norme giuridiche, indiscriminatamente identiche per ciascuna delle parti, bensì come eguaglianza sostanziale o di fatto. Si è fatta strada l'idea che il precetto costituzionale (il quale impone la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'eguaglianza e la libertà di ciascun cittadino: art. 3 Cost.) renda necessaria l'adozione di disposizioni di legge intese a incidere fattivamente in questa direzione nota4. E' chiaro che ciò non può non implicare talvolta la negazione di una eguaglianza giuridica: si pensi alla possibilità di recedere unilateralmente dal contratto di lavoro subordinato, la cui simmetrica attribuzione ad entrambe le parti (lavoratore e datore di lavoro) soltanto apparentemente corrisponderebbe all'affermazione di una eguaglianza che in fatto non si pone. Un conto è dare le dimissioni, un altro è essere licenziati.

Una particolare importanza rispetto alle tematiche evocate possiede il problema della posizione del monopolista nel mercato e della normativa antitrust.

Note

nota1

In questo senso Bessone, Adempimento e rischio contrattuale, Milano, 1969.
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nota2

Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.33.
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nota3

Conformi Mengoni, in Iustitia, 1966, p.103, Roppo, Il contratto, Bologna, 1977, p.61 e Di Majo, Obbligazioni e contratti, Roma, 1978, p.164.
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nota4

Giorgianni, in Giur.cost., 1962, I, p.93.
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Bibliografia

  • BESSONE, Adempimento e rischio contrattuale, Milano, 1969
  • DIMAJO, Obbligazioni e contratti, Roma, 1978
  • GIORGIANNI, Giur.cost., 1962
  • MENGONI, Iustitia, 1966
  • ROPPO, Il contratto, Bologna, 1977

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