La vendita su documenti, la consegna della merce



La vendita su documenti, disciplinata nell'ambito della vendita di cose mobili dagli artt. 1527 , 1528 , 1529 , 1530 cod.civ., consiste in quel particolare strumento negoziale che consente di "cartolarizzare" la merce, l'oggetto del contratto nota1. In altri termini, il venditore si libera dall'obbligazione ( ex n.1 art.1476 cod.civ.) di fare consegna di quanto venduto semplicemente rimettendo all'acquirente il titolo rappresentativo della merce (non un mero documento di legittimazione: cfr. Cass. Civ. Sez. II, 1140/84 ) oltre agli altri documenti stabiliti dal contratto, o, in mancanza, dagli usi (art. 1527 cod.civ.). E' comunque essenziale, affinchè possa ravvisarsi questa peculiare variante della vendita, che il documento rappresentativo sia stato formato prima del perfezionamento del consenso (Cass. Civ. Sez. Unite, 5713/90 ). Inversamente, la mera esistenza di detti titoli non legittima l'interprete a ritenere perfezionata tra le parti una vendita su documenti. Occorre infatti una pattuizione in questo senso, dal momento che la legge non pone alcuna presunzione in merito. La volontà delle parti peraltro potrebbe anche desumersi interpretativamente ed implicitamente: si pensi al legame istituito tra il pagamento e la consegna dei documenti rappresentativi della merce nota2 .

Le esigenze che questo specifico tipo di vendita è idoneo a soddisfare sono evidenti: in un ambito commerciale contraddistinto da una sempre più spinta velocità e dinamismo delle contrattazioni, può rivelarsi assai utile (quando non addirittura indispensabile) rendere "spirituale" la consegna, evitando che essa intervenga materialmente, vale a dire fisicamente, mettendo a disposizione del compratore la merce. Si pensi a un grosso quantitativo di derrate alimentari che, in esito alla vendita, siano destinate ancora una volta ad essere alienate, magari a numerosi acquirenti. Sarebbe ben poco conveniente, sia dal punto di vista economico, sia da quello operativo che il compratore dovesse ricevere quanto acquistato nel proprio magazzino per poi nuovamente spostare le merci per farne consegna agli ulteriori subacquirenti. Spesso poi la merce non è disponibile neppure per il venditore perchè è in viaggio. Premesse queste osservazioni, diviene chiara l'utilità di rendere equivalente alla consegna materiale dei beni quella di un documento rappresentativo dei medesimi, documento che viene ad incorporare il diritto sulle cose oggetto della vendita nota3 . Correlativamente il compratore al quale sia stata fatta consegna del documento dovrà provvedere immediatamente al pagamento del prezzo e degli accessori (art. 1528 cod.civ. ) nota4 .

Note

nota1

Occorre sottolineare che si tratta di vendita effettuata a mezzo di documenti e non di vendita di documenti, per cui oggetto della prestazione del venditore restano pur sempre le cose cui i documenti si riferiscono (Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.183): per questo motivo sono sicuramente applicabili le norme in materia di inadempimento concernenti la consistenza materiale della cosa e, quindi, oltre la mancanza della qualità e la presenza dei vizi, anche l'eventuale difformità della merce da quella pattuita.
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nota2

Greco e Cottino, Della vendita, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981, p.456.
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nota3

Il trasferimento della proprietà ha luogo nel momento della consegna dei documenti e dallo stesso momento decorre il rischio del perimento del bene in capo al compratore: Rubino, La compravendita, in Tratt. dir.civ. e comm., vol.XXIII, Milano, 1971, p.550.
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nota4

Si ha dunque il c.d. pagamento contro documenti (cfr. Mirabelli, op.cit., p.184): si tratta, tuttavia, di una norma ritenuta meramente dispositiva e, pertanto, pienamente derogabile dagli interessati: Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Tratt.dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1995, p.85.
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Bibliografia

  • GRECO, COTTINO, Della vendita (Artt.1470-1547), Bologna-Roma, Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1981
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

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