La vendita di massa (o per aversionem )



L'art.1377 cod.civ. prevede la c.d. vendita di massa (o per aversionem ). Ai sensi della riferita norma, quando oggetto del trasferimento che segue alla stipulazione di un atto ad effetti traslativi (si tratterà per lo più di una vendita, ma non è escluso che venga in considerazione una permuta, una donazione, etc.) sia una determinata massa di cose, anche se omogenee, si applica il principio generale dell'immediata produzione dell'efficacia del consenso (art.1376 cod.civ.). In altri termini, le eventuali operazioni di pesatura, misurazione, numerazione che dovessero essere compiute, non sortirebbero l'effetto di differire all'esito delle medesime l'operatività del consenso traslativo. Il passaggio della proprietà interviene immediatamente, non appena si sia formato l'accordo tra i contraenti nota1 .

La differenza tra la vendita di massa e quella di cose generiche consiste pertanto nel fatto che mentre in quest'ultima l'effetto reale può dirsi differito al tempo in cui abbia avuto luogo l'individuazione (che svolge la funzione di separare quanto oggetto del contratto rispetto al residuo indeterminato), la prima invece è subitaneamente efficace, avendo ad oggetto cose che possono essere considerate come specifiche, ancorchè le stesse debbano essere assoggettate alle riferite operazioni, sia pure al solo fine di determinare l'entità del corrispettivo nota2.

All'immediatezza del passaggio della proprietà in capo all'acquirente fa riscontro la contemporanea insorgenza del diritto di credito per il prezzo in capo al venditore. Ne deriva altresì che l'acquirente non possa dirsi liberato dall'obbligazione relativa al pagamento del corrispettivo quand'anche la cosa perisse anteriormente alla consegna, in omaggio al principio res perit domino (Cass. Civ. Sez. II, 528/79 ).

Note

nota1

In questa fattispecie la eventuale discordanza tra la quantità prevista e quella effettiva non rileva ai fini della valutazione dell'adempimento del contraente, ma può costituire causa di annullamento del contratto ove ricorrano gli estremi dell'errore essenziale e riconoscibile: Bianca, La vendita e la permuta, in Tratt. dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1972, p.258.
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nota2

Non può accogliersi l'opinione secondo la quale la differenza tra la vendita di cosa generica e la vendita di massa consista nel fatto che la prima sortisca effetti meramente obbligatori mentre la seconda produce effetti reali. Cfr., nel senso criticato, Capozzi, Dei singoli contratti, Milano, 1988, p137. In definitiva, la vendita di massa è una semplice vendita di cosa esistente ed attuale (Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Tratt. dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1995, p.53). Essa possiede generalmente carattere commutativo. Non è detto tuttavia che le parti si intendano allo scopo di imprimere alla stessa il carattere dell'aleatorietà (volontaria: si veda l'art.1469 cod.civ.). E' chiaro che, in questa ipotesi, non potranno essere azionati i rimedi afferenti alle c.d. sopravvenienze (vale a dire la risoluzione per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta) nonchè la rescissione per lesione.
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Bibliografia

  • BIANCA, La vendita e la permuta, Torino, Tratt. dir. civ. dir. da Vassalli, vol. VII- t. 1-2, 1993
  • CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995

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