La vendita con trasporto o con spedizione



Può essere che le parti del contratto di compravendita si accordino affinchè la cosa (mobile) che ne costituisce l'oggetto non venga consegnata nel luogo ove la stessa si trova nel tempo della vendita, bensì in altro luogo. Ogniqualvolta si palesi questa discrasia rispetto alla regola base posta dal I comma dell'art. 1510 cod.civ. (il quale annovera l'ulteriore criterio della consegna presso il domicilio del venditore) viene in considerazione la vendita da piazza a piazza.

Essa è qualificata dalla necessità di mettere a fuoco l'aspetto della consegna del bene e dalla possibile combinazione degli elementi propri della vendita con quelli del trasporto.

Prima di approfondire l'esame di questi aspetti, occorre tuttavia procedere ad una più attenta ricognizione delle sfumature che può assumere l'intento dei contraenti. E' merito di un'attenta dottrina nota1 avere messo a fuoco che, nell'ambito della fattispecie in parola, è dato di poter distinguere tra: a) vendita con trasporto a cura ed a spese del compratore, b) vendita con consegna da effettuarsi nel luogo ove la cosa si trova al tempo del perfezionamento del contratto, in relazione alla quale il venditore si sia comunque obbligato a provvedere, in proprio o avvalendosi di terzi, al trasporto, c) vendita con consegna all'arrivo ed infine d) vendita con trasporto vera e propria.

La prima e la seconda tra le figure evocate non pongono speciali difficoltà nota2 . Si tratta di verificare con esattezza tempo e luogo della consegna ex vendita, così distinguendo il regime dei rischi e della responsabilità. In entrambe le dette ipotesi la consegna interviene secondo il criterio ordinario e da tale momento in poi il rischio afferente al perimento del bene venduto non può che gravare sull'acquirente secondo la regola generale res perit domino. Soprattutto quando il trasporto deve essere eseguito dal venditore o da un terzo su incarico di costui, il trasferimento del bene non ha nulla a che fare con la consegna. L'eventuale stipulazione di un contratto di trasporto tra venditore e terzo non possiede alcuna influenza nei rapporti tra venditore ed acquirente. Il caso sub c) è diverso. Il venditore deve infatti provvedere a trasferire la cosa nel luogo stabilito per poter procedere alla consegna. Anche in questa ipotesi, tuttavia, è assolutamente irrilevante per l'acquirente se il venditore proceda autonomamente oppure stipuli con un terzo un autonomo contratto di trasporto: in ogni modo quest'attività configura una res inter alios acta nota3.

La figura che più interessa e che costituisce propriamente l'oggetto della nostra indagine è quella sub d). Nella vendita con spedizione, nella quale la cosa deve essere trasportata da un luogo ad un altro per il tramite di un vettore, venditore ed acquirente si accordano nel senso che la consegna ex vendita intervenga mediante la consegna fatta dal venditore al vettore o allo spedizioniere nota4. A questo proposito il II comma dell'art. 1510 cod.civ. possiede una chiara valenza interpretativa, ponendo una sorta di presunzione in base alla quale, salvo appunto patto contrario, "il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere..." (c.d. consegna liberatoria) nota5.

Nella vendita con spedizione la prestazione in cui si sostanzia il trasporto si perde e si stempera nell'obbligazione di consegna che incombe sul venditore, assumendo rilevanza unicamente per quanto attiene al meccanismo di liberazione di quest'ultimo previsto dal II comma dell'art.1510 cod.civ., ciò che si riverbera altresì sulla disciplina dell'individuazione delle cose generiche oggetto della vendita e su quella afferente alla garanzia per i vizi (art.1511 cod.civ.). Il trasporto viene in sintesi ad essere oggetto di un'obbligazione accessoria rispetto alla vendita, la quale conserva immutata la propria consistenza causale.

Note

nota1

Così Rubino, La compravendita , in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p.517 e ss.
top1

nota2

In questi casi non si ha una vera e propria vendita con spedizione, ma una vendita in cui la cosa venduta deve essere fornita al compratore in un luogo diverso da quello in cui essa si trova al momento della conclusione del contratto: cfr. Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.144.
top2

nota3

Va a merito del Rubino, La compravendita, op.cit., p.519, aver messo in luce la differenza tra consegna ex vendita e consegna ex trasporto. Nella fattispecie, quando il venditore consegna la cosa al terzo affinchè la trasporti si avrebbe una prima consegna ex trasporto. Quando invece la cosa fosse giunta a destinazione, la riconsegna che il vettore avesse compiuto nelle mani dell'acquirente avrebbe invece una duplice valenza: ex trasporto nell'ambito dei rapporti tra venditore e vettore ed ex vendita tra venditore ed acquirente. In ogni caso non verrebbe in esame un contratto misto. Ciò non già perché siano assenti gli elementi peculiari di due distinti schemi contrattuali, ma a cagione del fatto che è il venditore a dover stipulare con un soggetto terzo un vero e proprio autonomo contratto di trasporto rispetto al quale il compratore rimane del tutto estraneo. Si pensi al caso di Tizio che vende a Caio una certa quantità di prodotti alimentari con l'intesa che la consegna avverrà presso il punto di rivendita di Caio, che si trova lontano dal luogo di produzione e confezionamento. Non sempre il venditore è attrezzato per poter procedere con mezzi propri ad eseguire la consegna: in questo caso, quando le parti non si siano accordate perché essa avvenga presso il domicilio dell'alienante, è giocoforza che costui provveda a concludere un distinto contratto di trasporto.
top3

nota4

La dottrina prevalente (De Martini, Profili della vendita commerciale e del contratto estimatorio, Milano, 1950, p.195, Fragali, La rimessione al vettore della cosa alienata, in Scritti giuridici in onore di Scialoja, vol.II, Bologna-Roma, 1953, p.385 e Romano, Vendita. Contratto estimatorio , in Tratt. dir.civ., diretto da Grosso-Santoro Passarelli, Milano, 1960, p.244) osserva che la rimessione al vettore o allo spedizioniere non attribuisce immediatamente ed irrevocabilmente la disponibilità della cosa al compratore e differisce perciò dalla consegna vera e propria.
top4

nota5

Evidentemente, come ha modo di rilevare il Rubino, La compravendita, cit., p.522, il caso non ricorre qualora la consegna ex vendita sia già intervenuta, come è dato di rilevare nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) che precedono. Questo è il motivo per cui il dubbio ermeneutico che dirime il II comma dell'art.1510 cod.civ. è solo quello tra i casi sub c) e d).
top5

Bibliografia

  • DE MARTINI, Profili della vendita commerciale e del contratto estimatorio, Milano, 1950
  • FRAGALI, La rimessione al vettore della cosa alienata, Bologna Roma, Scritti giuridici in onore di Scialoja, II, 1953
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • ROMANO, Vendita. Contratto estimatorio, Milano, Tratt. dir.civ. Grosso Santoro-Passarelli, 1960
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "La vendita con trasporto o con spedizione"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti