La vendita a prova



Ai sensi dell'art. 1521 cod.civ. la vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all'uso a cui è destinata. La speciale figura di vendita in esame è funzionale a permettere alle parti di verificare che l'oggetto della negoziazione sia dotato delle specifiche caratteristiche desiderate. Vengono in considerazione ordinariamente beni mobili: spesso  macchinari industriali o altri apparati complessi, oppure merci dotate di qualità speciali. E' tuttavia possibile che si tratti anche di beni immobili, dei quali si vogliano parimenti verificare le qualità (si pensi alla presenza di umidità o alla statica di un edificio)nota1 . Non è da escludere che l'oggetto della vendita a prova sia costituito anche da cose di genere, da cose future o addirittura da cose generiche e future allo stesso tempo (come ad esempio nel caso in cui la vendita riguardi un quantitativo di sementi da fornire per l'annata seguente, previo accertamento dei requisiti di germinabilità e di purezza (Cass. Civ. Sez. III, 2082/76)nota2.

Note

nota1

Riconosce la possibilità (e l'utilità) della vendita a prova anche quando abbia ad oggetto beni immobili il Romano, Vendita. Contratto estimatorio, Milano, 1960, p.124.
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nota2

In questi casi il compratore non si limita a richiedere determinati requisiti della merce, ma, "prima ancora che si individui il quantitativo dovutogli, vuole accertarsi che la merce di cui dispone il venditore risponda ai requisiti convenuti" (Rubino, La compravendita, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu e Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p.417).
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Bibliografia

  • ROMANO S., Vendita. Contratto estimatorio, Milano, Tratt.dir.civ. Grosso Sant. Pass., 1960
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

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