La trasformazione nell'ambito delle società di persone




E' pacifico che le società semplici, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice possano trasformarsi le une nelle altre.

Risulta tuttavia chiaro che, stante il modo di disporre dell'art. 2249 cod. civ. , né una società in nome collettivo, né una società in accomandita semplice che svolgessero un'attività di tipo commerciale potrebbero legittimamente trasformarsi in società semplici senza avere preventivamente (o quantomeno contestualmente) provveduto alla modificazione dell'oggetto sociale.

Più in particolare, la deliberazione di trasformare (con la speciale maggioranza di cui all'art. 2500 ter cod. civ., fatte salve le eventualmente diverse disposizioni di cui ai patti sociali) una società semplice in una società in nome collettivo o in una società in accomandita semplice dovrà rinvenire accoglimento in un atto modificativo degli originari patti sociali (cfr. l'art. 2252 cod. civ. , che imporrebbe l'unanimità) ed essere iscritta nel registro delle imprese. La mancata esecuzione della formalità pubblicitaria comporterà tanto l'applicazione dell'art. 2297, I comma, cod. civ. , quanto l'inopponibilità della trasformazione ai terzi ex art. 2300 cod. civ. .

La stessa cosa deve dirsi anche nel caso di trasformazione di una società in nome collettivo o di una società in accomandita semplice l'una nell'altra o di entrambe questi due tipi sociali nella forma della società semplice.

La mancata iscrizione dell'atto di trasformazione avrebbe come conseguenza, oltre alla predetta inopponibilità della trasformazione ai terzi (art. 2300, III comma, cod. civ. ), anche la qualificazione della società come irregolare, con l'ulteriore effetto che i rapporti tra la società ed i terzi, fermo restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, sarebbero regolati dalle disposizioni sulla società semplice (art. 2297 cod. civ. ).

Occorre invece rilevare come non abbia luogo una trasformazione nel caso in cui, venuti meno tutti i soci accomandanti, gli accomandatari di una società in accomandita semplice proseguano la gestione sociale oltre il termine di sei mesi senza che sia stata ricostituita la categoria degli accomandanti mancante. In tal caso (come anche in quello inverso) si verificherebbe una delle cause di scioglimento della società prevista dall'art. 2323 cod. civ. .

Sempre in tema di società in accomandita semplice, ci si è chiesti se, ai fini della trasformazione (ad es. in società in nome collettivo), sia necessario il consenso espresso di chi viene ad assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali.

Il dubbio è legittimo, in quanto il legislatore della riforma ha inteso tutelare coloro che, a seguito della trasformazione, vedono peggiorare la propria posizione sociale. E' infatti previsto il consenso espresso dei soci limitatamente responsabili che, a seguito della trasformazione, assumono una responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali (art. 2500 sexies cod. civ. ).

Conformemente alla ratio della norma citata si può invece affermare che, in caso di trasformazione da società in nome collettivo in società in accomandita semplice, il consenso del socio che deve assumere la qualifica di accomandatario non sia necessario, dal momento che il regime di responsabilità per le obbligazioni sociali non subisce variazioni. Infatti permane per il socio comunque la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali che già gli incombeva precedentemente (art. 2318 cod. civ.).

A contrario, in caso di trasformazione da società semplice a società in accomandita semplice, il consenso espresso del socio sarebbe da richiedere qualora quest'ultimo, futuro accomandatario della società trasformanda, abbia limitato la propria responsabilità con efficacia esterna ex art. 2267 cod. civ. .

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