La trasformazione delle fondazioni in società di capitali



Il VI comma dell'art. 2500 octies cod. civ. , introdotto dalla riforma del 2003, prevede la possibilità che abbia luogo la trasformazione di fondazioni in società di capitali. Tale operazione può essere disposta dall'autorità governativa, su proposta dell'organo competente. Le azioni o le quote sono assegnate secondo le disposizioni dell'atto di fondazione o, in mancanza, dell'art. 31 cod. civ. , norma secondo la quale i beni della persona giuridica che restano una volta esaurita la liquidazione sono devoluti in conformità all'atto costitutivo e dello statuto. Qualora da essi non si ritragga alcuna indicazione al riguardo provvede l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che abbiano fini analoghi.

Per le fondazioni costituite prima del 1 gennaio 2004, vigono le limitazioni poste per le associazioni dall'art. 223 octies delle disposizioni transitorie. La trasformazione dunque può dirsi ammissibile soltanto quando non comporti distrazione dalle originarie finalità, di fondi o valori creati con contributi di terzi. E' in ogni caso esclusa la trasformazione delle fondazioni bancarie.

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