La dottrina è pervenuta all'elaborazione, anche nell'ambito della successione legittima, della classica bipartizione tra disposizioni a titolo universale e disposizioni a titolo particolare, con la conseguente attribuzione della qualifica rispettivamente di erede e legatario. Sebbene nel nostro sistema successorio non sia prevista una tale distinzione, nè conseguentemente sia prevista una norma omologa a quella prevista dall'art.
588 cod.civ. ,
non può negarsi la rilevanza di alcune fattispecie che costituiscono indubbiamente attribuzioni relative a rapporti o beni determinati aventi il loro fondamento nella legge nota1. Nel nostro ordinamento, fino alla riforma del diritto di famiglia avvenuta con la novella del
1975 , l'ipotesi classica di successione legittima a titolo particolare era rappresentata dalla chiamata del coniuge nell'usufrutto di una quota di eredità, in concorso con i figli. A proposito della vocazione del coniuge, che la dottrina dominante concordava nel ricondurre al concetto di legato
ex lege, si sottolineava come essa riproducesse tutte le caratteristiche della vocazione ereditaria ab intestato, tranne che, appunto, la successione
in locum et ius defuncti. Abolito l'usufrutto uxorio, residuano altre figure che ugualmente si caratterizzano come attribuzioni
ex lege di diritti determinati, reali o di credito.
Un esempio su tutti è rappresentato dai
diritti di abitazione ed uso a favore del coniuge, direttamente contemplati per la successione necessaria, ma concordemente estesi anche alla successione legittima (art.
540, II comma, cod. civ. ). Avremo modo di approfondire le varie figure a tempo debito, in relazione alla disamina di ciascuna categoria di successibili, dal momento che ognuna di esse si caratterizza in modo assolutamente specifico. Giova tuttavia osservare come non esista concordia tra gli autori sulla qualificazione di tali figure in chiave di legati
ex lege. Per alcuni si tratterebbe di
forme anomale di successione, poste dalla legge a tutela di esigenze in tutto o in parte diverse da quelle che costituiscono il sistema successorio nel nostro ordinamento
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Note
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Così Cannizzo, Successioni, Successione necessaria e successione legittima, in Il diritto privato nella giurisprudenza a cura di Cendon, vol. II, Torino, 2000, p.144.
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Cannizzo,
op. cit..
top2Bibliografia
- CANNIZZO, Successioni legittime e necessarie, Torino, Il diritto privato nella giurisprudenza , II, 2000