La successione dello stato: riferimenti di diritto internazionale



Il I comma dell'art. 46 della Legge 31 maggio 1995, n. 218 individua la legge che regola la successione a causa di morte nella legge nazionale del de cuius al momento della sua morte. Dunque per lo straniero che venga meno in Italia è escluso che possa farsi applicazione dell'art.586 cod.civ., norma valevole soltanto per il cittadino italiano.

L'art. 49 della Legge 218/95 costituisce tuttavia ulteriore titolo acquisitivo mortis causa per lo Stato. Infatti la disposizione citata prevede che, quando la legge applicabile al fenomeno successorio, in mancanza di successibili, non attribuisce la successione allo Stato, i beni ereditari dello straniero esistenti in Italia sono devoluti allo Stato italiano. Ciò conduce alla possibilità che quest'ultimo subentri nella titolarità dei beni ereditari che si trovano entro i confini del territorio nazionale anche con riferimento ad un cittadino straniero, ogniqualvolta la legge nazionale applicabile alla successione di costui non attribuisca, in difetto di altri aventi diritto, l'eredità allo Stato straniero.

La situazione viene anche descritta nei termini di un conflitto negativo. Infatti essa presuppone che l'ordinamento straniero la cui legge regola la successione del defunto non preveda che l'asse ereditario sia devoluto allo Stato straniero e che, contemporaneamente, neppure lo Stato italiano possa vantare diritti ereditari. In questa situazione si prescinde dalla qualificazione del rapporto in chiave di successione mortis causa (ciò che condurrebbe all'individuazione della legge nazionale da applicare), essendo stato dettato un criterio di attribuzione del tutto autonomo, quale per l'appunto la presenza dei beni sul territorio nazionale e l'assenza di successibili a tenore delle disposizioni di legge applicabili alla successione dello straniero.

Prassi collegate

  • Quesito n. 138-2014/A, Canada (British Columbia) – successioni: legge applicabile e grant of probate
  • Quesito n. 92-2014/A, Austria – successioni: legge applicabile
  • Quesito n. 34-2014/A, Albania e romania – successioni: legge applicabile

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