La successione del coniuge del binubo



Qual è la sorte della successione di colui che, già coniugato con chi sia stato dichiarato morto presunto ovvero assente, contragga nuove nozze e, successivamente, venga meno?

Giova rammentare che, mentre alla sentenza dichiarativa di morte presunta consegue il recupero della libertà di stato che conferisce la possibilità di contrarre legittimamente nuove nozze (art. 65 cod.civ. ), la dichiarazione di assenza non produce lo stesso effetto. A rigore il coniuge dell'assente che contrae un nuovo matrimonio, dovrebbe essere considerato responsabile per bigamia e il vincolo dovrebbe reputarsi nullo. Ciononostante, qualora il coniuge dell'assente contragga matrimonio, questo non può essere impugnato se non quando l'assenza cessi con il ritorno o con la notizia dell'esistenza in vita dell'assente (art. 117, III comma, cod.civ.). Per quanto invece attiene al nuovo matrimonio del coniuge di colui che sia stato dichiarato morto, esso, pure perfettamente conforme a legge e valido (art.65 cod.civ.), deve considerarsi nullo (art.68 cod.civ.) qualora il soggetto la cui morte presunta è stata dichiarata, ritorni o ne sia accertata l'esistenza. Nell'ipotesi in cui sia provato che la morte sia intervenuta in data successiva alla celebrazione del secondo matrimonio, la nullità non può comunque essere pronunziata. In ogni caso sono inoltre salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo.

A fronte di questa complessa situazione, occorre domandarsi quali siano le conseguenze, sotto il profilo del diritto successorio, dell'eventuale ritorno dell'assente ovvero di colui che sia stato dichiarato morto presunto (ovvero del conseguimento della prova dell'esistenza in vita dello stesso al tempo della morte dell'ereditando che nel frattempo aveva contratto nuove nozze).

Se il coniuge dell'assente è venuto meno nel tempo che precede all'impugnazione del secondo matrimonio, la persona che costui ha sposato in seconde nozze può considerarsi vocata alla successione legittima in base ai principi generali. Infatti in tal caso l'invalidità non può più essere fatta valere (art. 117 III comma, cod.civ.).

Si ipotizzi che, in esito alla morte dell'ereditando, ritorni l'assente (ovvero si raggiunga la prova che è venuto meno in un tempo successivo alla celebrazione del secondo matrimonio). In tal caso le seconde nozze sono impugnabili ai sensi dell'art.124 cod.civ. Alla dichiarazione di nullità del matrimonio farà seguito l'applicazione della disciplina del matrimonio putativo. Pertanto l'eventuale situazione di mala fede di colui che aveva sposato il coniuge dell'assente lo esclude dalla di lui successione, rendendosi eventualmente applicabile, relativamente alle negoziazioni intercorse con i terzi ed aventi ad oggetto beni ereditari, la norma di cui all'art.534 cod.civ. .
Se, al contrario, il soggetto legato in seconde nozze al coniuge dell'assente poteva considerarsi in buona fede, conserverà i diritti successori a mente dell'584 cod.civ. soltanto se l'assente è già venuto meno.
Nell'ipotesi in cui costui sia ancora in vita non potrà non farsi applicazione della regola di cui al II comma dell'art.584 cod.civ.: il secondo coniuge (cioè colui che aveva sposato in seconde nozze colui che già era coniugato con l'assente) sarà escluso dalla successione.

Quanto alla situazione che si crea con il ritorno di colui di cui venne dichiarata la morte presunta (ovvero con la prova che la morte avvenne in un tempo successivo alla celebrazione delle ulteriori nozze), la riferita disciplina emergente dal combinato disposto degli artt. 65 e 68 cod.civ. sollecita l'interrogativo circa la possibilità di fare applicazione dell'istituto del matrimonio putativo. Che significato annettere al II comma dell'art.68 cod.civ., ai sensi del quale in ogni caso sono fatti salvi gli effetti civili del matrimonio ?
Applicando la disciplina del matrimonio putativo, soltanto il coniuge di buona fede (o il cui consenso fosse stato estorto) che avesse sposato colui che era coniugato con una persona della quale venne dichiarata la morte presunta la quale successivamente fosse tornata sarebbe destinatario di una vocazione legittima alla successione dell'ereditando. A questa impostazione si replica facendo perno sulla differenza tra matrimonio putativo (nullo ab origine ) e matrimonio (originariamente valido) contratto successivamente alla pronunzia dichiarativa della morte presunta. Valorizzando siffatta distinzione, si è concluso nel senso che il secondo coniuge sarebbe validamente titolare della delazione ereditaria indipendentemente dal proprio stato soggettivo nota1. Si è ribattuto tuttavia come nell'ordinamento si rinvenga comunque un limite nella mala fede soggettiva, situazione alla quale la legge non può riconoscere in alcun modo una protezione. Si è inoltre rilevato come l'art.68 cod.civ. disciplini in maniera autonoma il matrimonio contratto dal coniuge del morto presunto, di modo che una lettura del II comma della norma citata, integrata dal requisito della buona fede, sia comunque praticabile, anche sotto il profilo dell'assoluta autonomia della fattispecie rispetto all'istituto del matrimonio putativo nota2.
Il (secondo) coniuge a conoscenza della sopravvivenza del soggetto dichiarato morto presunto non potrà pertanto invocare a proprio favore gli effetti successori di un vincolo patrimoniale viziato ab origine dal proprio stato soggettivo.

Occorre infine domandarsi se il II comma dell'art.584 cod.civ. possa applicarsi in riferimento alla successione di colui che si sia sposato in seconde nozze in esito alla dichiarazione di morte presunta del coniuge. Ipotizzando che tali seconde nozze vengano dichiarate nulle ex art. 68 cod.civ. con sentenza passata in giudicato successivamente alla morte dell'ereditando, il coniuge superstite il cui vincolo è stato dichiarato invalido dovrà reputarsi escluso dalla successione? Come detto sarebbe da escludere un'applicazione diretta della norma, stante la riferita non riconducibilità della fattispecie in esame a quella del matrimonio putativo. Rimane da interrogarsi circa la praticabilità dell'interpretazione analogica. V'è chi la giustificherebbe sulla scorta della inopportunità di ammettere una delazione concorrente dei due coniugi rispetto al medesimo ereditando (il presunto morto "ritornato" e il coniuge superstite sposato dal de cuius in seconde nozze), ma poi la esclude in base all'eccezionalità della regola che esprime nota3. A tale opinione si è contrapposta tuttavia un'osservazione: l'ipotesi di cui al II comma dell'art.584 cod.civ.
(sopravvivenza di entrambi i soggetti già coniugati con lo stesso de cuius) non allude ad una situazione riferibile soltanto al caso del matrimonio putativo, ma anche ad ogni caso "in cui il secondo matrimonio del de cuius sia dichiarato nullo per l'accertamento dell' impedimentum legaminis, ma conservi i suoi effetti in virtù dell'art.128 o dell'art.68 cod.civ." nota4. Se ne è inferita la applicabilità della citata disposizione: il coniuge di
seconde nozze sarà escluso per effetto della sopravvivenza del primo coniuge, già dichiarato morto presunto.

Note

nota1

Carraro, La vocazione legittima alla successione, Padova, 1979, p.100.
top1

nota2

Mengoni, Successioni per causa di morte. Successione legittima, in Tratt.dir.civ.comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 2000, p.142. La disciplina dell'ipotesi in considerazione non andrebbe pertanto ricercata nell'art.584 cod.civ., norma che tratta del diverso caso della successione del coniuge putativo. Questa qualifica infatti non dovrebbe essere riconosciuta a chi in seconde nozze (dichiarate nulle per il motivo di cui infra) sposi colui che precedentemente era coniugato con il soggetto morto presunto il quale successivamente abbia a ritornare.
top2

nota3

Carraro, op.cit., p.102.
top3

nota4

Mengoni, op.cit., p.144.
top4

Bibliografia

  • CARRARO, La vocazione legittima alla successione, Padova, 1979
  • MENGONI, Successione legittima, Milano, Tratt.dir.civ. e comm.diretto da Cicu-Messineo, 2000

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "La successione del coniuge del binubo"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti