La successione a causa di morte in generale


Il PATRIMONIO di una persona fisica consiste nell’insieme di tutti i suoi rapporti giuridici, attivi e passivi: è “rapporto giuridico” la proprietà di un’autovettura o di un appartamento, il credito verso una banca per la restituzione dei soldi depositati sul conto corrente, il debito verso una banca per il rimborso di un mutuo.

Esistono (pochi) rapporti giuridici che hanno una natura talmente legata alla persona del titolare da non poter produrre effetti se non in capo a lui: si parla di rapporti “personalissimi”. Sono tali i rapporti di famiglia (parentela, affinità, matrimonio).
Possono essere “personalissimi” anche alcuni rapporti suscettibili di valutazione economica: per esempio, l’attore che – in base ad un contratto – deve recitare nei panni di un determinato personaggio è debitore di una prestazione “di fare”, che non potrà essere eseguita nello stesso modo da altri soggetti.

La maggior parte dei rapporti giuridici facenti capo ad una persona possono invece “trasferire” i loro effetti in capo ad altre: così, è possibile trasferire la proprietà di una casa, ed è anche possibile che chi la compra subentri nel debito che il venditore ha verso la banca per il rimborso del mutuo.

Ora, le persone fisiche sono accomunate da una caratteristica che appartiene a tutte: la loro vita ha una fine. Cosa avviene dei rapporti giuridici esistenti in capo ad una persona defunta?
Si parla di SUCCESSIONE PER CAUSA DI MORTE per descrivere il fenomeno del “passaggio” dei rapporti giuridici, attivi e passivi, dal defunto ad altri soggetti, i “successori”.
Il fenomeno della successione per causa di morte è disciplinato in tutti gli ordinamenti giuridici (lo era anche, sia pure con modalità diverse da quelle degli ordinamenti simili al nostro, nei Paesi Socialisti): gli Stati ritengono infatti necessario che i rapporti sussistenti in capo ad un soggetto non si estinguano (fatti salvi i rapporti “personalissimi”).
E’ un’idea che corrisponde a valutazioni di equità e rispetto dell’affidamento altrui: se non esistesse il fenomeno successorio, chi vanta un credito verso una persona defunta vedrebbe vanificato il proprio diritto; le proprietà di una persona defunta diventerebbero “res nullius”, cioè “cose di nessuno”, con possibile grave pregiudizio per le persone superstiti legate da relazioni familiari con il defunto (pensiamo per esempio alla situazione in cui si troverebbe il coniuge superstite se non conseguisse diritti sulla casa in cui la coppia ha vissuto, di proprietà del defunto).
Se è vero che le esigenze prese in considerazione dai diversi ordinamenti giuridici sono simili in ogni luogo, è altrettanto vero che le soluzioni pratiche individuate nei diversi ordinamenti per disciplinare il fenomeno successorio divergono da Stato a Stato.
Esistono Paesi la cui legislazione sulla materia si caratterizza per una tutela delle aspettative dei familiari prossimi molto meno intensa rispetto a quanto avvenga in base alla normativa italiana.
Nel nostro Paese, per effetto di retaggi storici che derivano dalla tradizione giuridica romana, in parte “corretta” per effetto delle idee illuministe e, molto più tardi, per effetto della trasformazione sociale (e poi giuridica) della famiglia, si assiste in questi anni ad accesi dibattiti, che si esprimono anche sul piano della politica normativa attraverso la presentazione di disegni di legge: in particolare, si discute sulla disciplina dei diritti successori nell’ambito della c.d. “famiglia di fatto”, e si discute della opportunità di riformare radicalmente (se non addirittura di abrogare) le norme sulla c.d. “successione necessaria”, che prevedono diritti successori riservati a favore del coniuge e dei figli (o di discendenti di questi), i c.d. “legittimari”.

Le norme del nostro ordinamento sulla successione, e i dibattiti e le riforme sulla materia, hanno tutte “alle spalle” una questione particolarmente delicata: la soluzione del rapporto (molto spesso conflittuale) tra la libertà del singolo individuo e la necessità – per l’ordinamento – di intervenire attraverso la previsione di regole di applicazione generale.

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