Nel caso in cui gli effetti dell'atto dipendono da una determinata circostanza, si parla, in un senso del tutto generico, di subordinazione.
Una attenta opinione
nota1 ha distinto il fenomeno della subordinazione come dipendente da tre distinte figure:
la condizione,
il presupposto e
la presupposizione.
Sia per la condizione sia per il presupposto è inoltre possibile riferire di una ulteriore distinzione, interna rispetto alle due categorie: quella cioè attinente alla fonte di esse. La subordinazione dell'efficacia dell'atto ad una
condizione ovvero ad un
presupposto può dipendere da una previsione di legge ovvero dalla volontà delle parti.
Dal
presupposto volontario di efficacia si può pertanto distinguere
il presupposto legale di efficacia, più comunemente indicato, quando corrisponde ad accadimento futuro ed incerto, come
condicio juris, termine che suole a propria volta essere contrapposto a quello di condicio facti
nota2.
Occorre tuttavia sottolineare, riprendendo la analoga distinzione tra presupposto volontario e condizione volontaria, che anche quando si riferisce di presupposto legale e di
condicio juris, è parimenti necessario puntualizzarne la differenza concettuale.Mentre la condizione (sia essa
facti, sia
juris) introduce nell'atto la subordinazione degli effetti all'accertamento della verificazione o della mancanza di verificazione di un evento futuro ed incerto, al contrario il presupposto evoca un
accertamento di natura eminentemente soggettiva nota3 .Il presupposto deduce infatti un evento già verificatosi, in relazione al quale non si può cioè riferire di un'incertezza se non dal punto di vista soggettivo delle parti, che non siano a conoscenza di una situazione comunque oggettivamente accertabile.
Per quanto attiene al tema della subordinazione come in precedenza descritto, è il caso di sottolineare che la legge conosce unicamente, in materia di contratto, una disciplina generale della condizione.
Si tratta di una questione rimessa agli interpreti quella di identificare, a seconda delle esigenze, ulteriori disposizioni di legge applicabili agli istituti in parola, con speciale riferimento alla presupposizione.
nota1
Cfr. Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p. 272 e ss.
top1Note
nota2
In questo senso Cantagalli, Inefficacia dei negozi giuridici e condicio iuris, in Foro it., 1952, I, c.410 e Scialoja, Condizione volontaria e condizione legale, in Saggi di vario diritto, vol.I, Roma, 1927, p.13, a giudizio del quale questi "presupposti stabiliti espressamente o tacitamente dalla legge per la efficacia del negozio possono meritare il nome di condizioni, perché come le vere condizioni essi sono qualche cosa di estrinseco, elementi accidentali, requisiti dell'efficacia e non dell'esistenza del negozio".
top2nota3
Così anche Falzea, La condizione e gli elementi dell'atto giuridico, Milano, 1941, p.167.
top3 Bibliografia
- CANTAGALLI, Inefficacia dei negozi giuridici e condicio iuris, Foro it.
- FALZEA, La condizione e gli elementi dell'atto giuridico, Milano, 1941
- SCIALOJA, Condizione volontaria e condizione legale, Roma, Saggi di vario diritto, I, 1927