La sostituzione in materia testamentaria



Con il termine "sostituzione" viene identificato nel diritto successorio il fenomeno in forza del quale ad un soggetto beneficiato da un'attribuzione mortis causa ne viene surrogato un altro. Ciò può accadere in conseguenza di vari eventi (tali la premorienza, l'assenza, la rinunzia, etc.).

Il codice civile conosce di due differenti specie di sostituzione. Il capo VI del titolo II del libro dedicato alle successioni prevede una prima sezione dedicata alla sostituzione ordinaria, la cui nozione emerge dal disposto dell'art. 688 cod.civ. . La sezione II tratta invece della sostituzione fedecommissaria che, ai sensi dell'art.692 cod.civ. , rinviene nell'obbligo di conservare a carico dell'istituito e di restituire in favore del sostituito nonchè nella finalità assistenziale della cura dell'incapace le proprie basi fondamentali.

L'una e l'altra sostituzione divergono profondamente per finalità, presupposti e struttura. Nè si può dire che costituisca tratto unificatore la vocazione sostitutiva o indiretta nota1. Mentre nella sostituzione ordinaria la designazione del sostituito viene ad essere alternativa rispetto a quella dell'istituito, secondo una logica di esclusione reciproca (o il lascito profitta all'istituito oppure va a vantaggio del sostituito) nella sostituzione fedecommissaria la dinamica è invece assolutamente diversa. L'istituito infatti viene a beneficiare del lascito testamentario secondo una modalità peculiare che implica una pesante limitazione delle facoltà di disposizione. Il tutto allo scopo di consentire che l'utilità propria del lascito vada a profitto del sostituito, sia pure in un momento successivo alla morte dell'istituito. Come appare evidente non v'è reciproca esclusione, bensì delazione concorrente, ancorchè secondo un ordine successivo.

Note

nota1

Così Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p. 563, secondo il quale le figure si fonderebbero sul naturale desiderio del testatore "di non designare soltanto chi gli dovrà succedere immediatamente, ma anche chi dovrà, eventualmente, subentrare, successivamente, nel patrimonio ereditario".
top1

Prassi collegate

  • Quesito n. 162-2018/C, La conversione della sostituzione fedecommissaria in sostituzione volgare

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "La sostituzione in materia testamentaria"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti