La soggettività giuridica delle società a base personale



Per il momento prescindiamo da un esame delle singole figure di società di persone per cogliere soltanto l'aspetto connesso alla trattazione dei soggetti.

Risulta fondamentale approfondire l'atteggiamento della giurisprudenza in relazione alla questione del riconoscimento della consistenza soggettiva di tali entità a prescindere dall'aspetto della autonomia patrimoniale: non sempre infatti sono state svolte affermazioni coerenti con il riconoscimento di una piena soggettività (Tribunale di Genova, 26 maggio 1994 ).

Il problema è rilevante al fine della risoluzione di aspetti estremamente importanti nella pratica: si pensi all'individuazione di chi debba provvedere alla liquidazione della quota del socio receduto, escluso o defunto. Qualora si negasse consistenza soggettiva alla società dovrebbe sostenersi la legittimazione passiva dei singoli soci. In giurisprudenza sembra prevalere correttamente l'opinione contraria (Cass. Civ., 3773/94 ) nota1.

D'altronde già negli anni '50 era chiara la distinzione soggettiva tra società e socio, essendosi deciso che fosse configurabile l'esistenza di un contratto di locazione tra socio e società (Cass. Civ. Sez. III, 918/50 ) nota2.

Note

nota1

Anche in dottrina ormai non vi è più alcun dubbio circa la soggettività degli enti non personificati. Si confrontino p.es. Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1990, pp.277 e ss. e 334 e ss.; Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p.612; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.139; Bolaffi, La società semplice. Contributo alla teoria delle società di persone, Milano, 1975, p.248.
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nota2

Ora la giurisprudenza è orientata completamente in tal senso. Si vedano p.es. Cass. Civ. Sez. I, 1231/99 e Cass. Civ. Sez. I, 7228/96 top2

Bibliografia

  • BOLAFFI, La società semplice. Contributo alla teoria della soc.di persone, Milano, 1975

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