La società per azioni



La società per azioni è il prototipo della società di capitali. Il legislatore ha approntato al riguardo una compiuta disciplina che costituisce la base normativa alla quale fanno rinvio una cospicua serie di riferimenti dettati per gli altri tipi sociali a base capitalistica. All'esito della riforma introdotta nel 2003 non si può tuttavia più riferire di una disciplina unitaria del tipo sociale in esame. Quantomeno è infatti possibile riferire di una società per azioni "ordinaria" o "chiusa", alla quale si riferisce l'art. 2325 cod. civ. e di società per azioni che fanno ricorso al mercato di capitale di rischio (di cui all'art. 2325 bis cod. civ. ). In quest'ultimo ambito, è ulteriormente possibile distinguere tra s.p.a. quotate e s.p.a. con azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante (c.d. s.p.a. con azionariato "diffuso").

Le società per azioni "ordinarie" e quelle con azionariato "diffuso" sono discipinate per intero dalla normativa portata dal codice civile. Le società per azioni quotate rinvengono la propria regolamentazione in parte nel codice civile (in quanto appartenenti al novero delle società "aperte") ed in parte nel testo unico sulla finanza (c.d. t.u.f., vale a dire il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ) nonchè nelle ulteriori specifiche disposizioni dettate in materia.

Elementi salienti della società per azioni sono la personalità giuridica (cui segue la perfetta autonomia patrimoniale dell'ente e la reponsabilità limitata di ciascuno dei soci), la suddivisione del capitale in azioni e l'articolazione organica interna che vale a contrassegnare una sfera di competenza inderogabile di ciascuno degli organi che la legge ha previsto.

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