La società semplice




La società semplice non può certo dirsi uno schema frequentemente utilizzato nella prassi negoziale. La limitazione è invero immanente nella natura esclusivamente non commerciale che ne preclude una più vasta fruizione. In estrema sintesi, salvi gli approfondimenti del caso in sede di considerazione dell'oggetto sociale, lo schema della società semplice parrebbe attagliarsi alla sola attività agricola.

Il codice civile prevede per la società semplice un'ampia ed articolata disciplina dall'art. 2251 al 2290 cod.civ.. Essa infatti costituisce lo schema di riferimento per gli altri tipi di società a base personale al quale gli ulteriori tipi fanno rinvio. In altri termini, il legislatore ha scelto di individuare nella disciplina dettata per la società semplice la normativa di riferimento, segnalando di volta in volta per gli altri tipi un'eventualmente divergente regolamentazione (cfr. l'art. 2293 cod. civ. per le società in nome collettivo e l'art. 2315 cod. civ. per la società in accomandita semplice).

Se da un punto di vista pratico l'analisi della società semplice possiede un aspetto non particolarmente influente, data l'incidenza socio-economica invero modesta, non altrettanto può dunque dirsi in relazione alla portata giuridica della normativa che ad essa si riferisce.

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