La società in nome collettivo: caratteri fondamentali



Il codice civile dedica una parte non cospicua (più precisamente il capo III del titolo V del libro V, dall'art. 2291 cod. civ. all'art. 2312 cod. civ.) alla normativa in tema di società in nome collettivo. Ciò anche se il detto tipo sociale può indubbiamente essere considerato il prototipo delle società commerciali a base personale. Questa scelta dipende strettamente dal sistema utilizzato dal legislatore per disciplinare le società di persone. I principi generali sono infatti ambientati nella parte dedicata alla società semplice, mentre per quella in nome collettivo ci si è limitati a trattare le disposizioni che, in un certo senso, costituiscono eccezione rispetto ai primi. In questo senso l'art. 2293 cod. civ. esplicita il riferimento integrativo alle norme del capo precedente nota1.

Ciò premesso, l'art. 2291 cod. civ. (la prima delle norme dedicate al tipo sociale qui in esame) non mantenendo fede al titolo, non contiene una definizione della società in nome collettivo. Esso piuttosto esordisce con l'affermazione della illimitata, solidale ed inderogabile responsabilità di ciascuno dei soci in ordine alle obbligazioni sociali. Questo aspetto dell'inderogabilità della detta responsabilità corrisponde infatti ad una significativa differenza rispetto a quanto è possibile che tra i soci di una società semplice si pattuisca con efficacia esterna ai sensi dell'art. 2267 cod. civ..

Ulteriore caratteristica che vale a distinguere la società in nome collettivo dalla società semplice consiste nell'oggetto, che soltanto nella prima è costituito da una attività commerciale (sebbene non possa escludersi la costituzione di una s.n.c. per esercitare un'attività come quella agricola, dunque priva del requisito della commercialità: cfr. art. 2249, II comma, cod. civ. ).

Nella società in nome collettivo la maggiore (rispetto alla società semplice) autonomia del patrimonio sociale rispetto a quello dei singoli soci si ravvisa anche nella relativa inattaccabilità di esso da parte dei creditori particolari dei singoli soci. Mentre infatti è consentito al creditore particolare del socio di una società semplice di chiedere, nel caso d'insufficienza del patrimonio del suo debitore, la liquidazione della quota di quest'ultimo (art. 2270 cod. civ.), questa facoltà è negata al creditore particolare del socio di una collettiva (art. 2305 cod. civ.), per tutta la durata della società.

Note

nota1

Il difetto di una disposizione specificamente dettata per la società in nome collettivo è presupposto indispensabile per rendere praticabile il rinvio recettizio alla disciplina della società semplice: cfr. Ferri, Delle società, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1955, p. 276.
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Bibliografia

  • FERRI G., Delle società, Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, 1955

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