La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede



Ai sensi del I comma dell'art. 512 cod.civ. la separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede nota1 assicura il soddisfacimento con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l'hanno esercitata, a preferenza dei creditori dell'erede.

La ratio dell'istituto è stata variamente spiegata. Si è fatto riferimento al concetto di patrimonio separato. La cesura tra i due compendi si giustificherebbe in base all'interesse dei creditori a rivalersi preferenzialmente sui beni del proprio debitore. Quanto riferito tuttavia è idoneo a descrivere unicamente la situazione nella quale si trovano i creditori del de cuius, in relazione cioè alla separazione tra patrimonio dell'erede e
cespiti appartenenti all'asse ereditario. Se la teorica del patrimonio separato fosse appropriata, analoga efficacia dovrebbe connotare la posizione giuridica dei creditori dell'erede, i quali dovrebbero potersi soddisfare con preferenza sul patrimonio dell'erede stesso. Al contrario, ai sensi del III comma dell'art. 512 cod.civ. , "la separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che l'hanno esercitata, di soddisfarsi anche sui beni propri dell'erede".

L'impermeabilità tra i due compendi patrimoniali opera pertanto a senso unico: essa impedisce soltanto che i creditori ereditari possano subire il concorso di quelli dell'erede, ma non preclude l'eventualità contraria, che cioè i creditori dell'erede possano subire sui beni di costui il concorso dei creditori del de cuius.

Ecco perchè la spiegazione del fenomeno in esame in chiave di patrimonio separato non risulta appropriata nota2. Non è possibile fare riferimento all'istituto del beneficio di inventario, quasi rappresentasse l'eventualità simmetricamente inversa rispetto alla separazione nota3. Come è noto l'accettazione beneficiata produce una separazione tra il patrimonio dell'erede e l'asse ereditario.

Prescindendo da altre impostazioni nota4, appare più rispondente al dato normativo la teorica che giustifica la separazione in chiave di diritto potestativo concesso ai creditori dell'eredità di poter fruire di una causa legittima di prelazione in considerazione della causa del proprio credito nota5. In altri termini la legge consente ai creditori del de cuius di mantenere sostanzialmente la propria posizione di garanzia, "sterilizzando" l'evento morte del debitore. Tale accadimento sarebbe di per sè suscettibile di produrre un pregiudizio, nella misura in cui essi creditori dovessero subire il concorso dei creditori dell'erede a cagione della confusione tra il patrimonio del de cuius e quello dell'erede stesso.

Svolta questa premessa, si discute circa la consistenza di tale causa di prelazione. Secondo un'opinione nota6
si tratterebbe di un diritto di garanzia simile all'ipoteca ed al pegno (ovviamente in dipendenza della natura del bene: immobile o mobile). E' stato tuttavia correttamente osservato nota7 che la separazione non impedisce, ai sensi del II comma dell'art. 514 cod.civ. , che i creditori
non separatisti concorrano con i separatisti
. In particolare, quando i separatisti hanno esercitato la separazione su tutti i beni ereditari, essi non
fruiscono di nessun particolare vantaggio rispetto ai non separatisti (come invece dovrebbe essere se la separazione funzionasse come il pegno o
l'ipoteca).

E' proprio in base a questa fondamentale osservazione che la separazione può essere configurata quasi come un privilegio speciale, la cui operatività sia tuttavia da porre in relazione all'esercizio volontario di un diritto potestativo nota8. A differenza del privilegio, che assiste il credito automaticamente, in considerazione della causa del medesimo, l'efficacia della prelazione deriverebbe dall'esercizio del diritto di separazione. Che tuttavia la preferenza sia accordata in considerazione della valutazione legislativa della causa del credito (la natura ereditaria di esso) è provato proprio dal riferito modo di disporre del II comma dell'art. 514 cod.civ.: quando, come detto, la separazione è stata esercitata su tutti i beni, tutti i creditori ereditari sono posti nella stessa situazione, proprio perchè la causa del credito di ciascuno è omogenea.

Note

nota1

L'istituto della separazione in esame è antico. Nel previgente codice civile del 1865 la separazione (dei patrimoni e non, come invece attualmente, dei beni) era qualificata (art. 1032 cod.civ. del 1865) come mera prelazione dei creditori del de cuius sui beni dell'eredità. Questo non escludeva (come d'altronde non è neppure oggi escluso) che i creditori ereditari potessero rivalersi sui beni dell'erede.
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nota2

Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt. dir. civ. it., diretto da Vassalli, vol. XII, t.1, Torino, 1977, p.514.
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nota3

Prestipino, Delle successioni in generale (Artt. 456-535), in Comm. teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.380.
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nota4

Non si può spiegare l'istituto in base al principio che i beni ereditari devono giungere agli eredi depurati dai debiti giacché questo esito interpretativo risulta contrastante rispetto alla disciplina della separazione: in tanto essa viene a produrre la propria efficacia, in quanto venga domandata dai creditori (o dai legatari). Secondo un'altra opinione (Bianca, Diritto civile, vol.II, Milano, 1985, p.417) i creditori dell'erede non potrebbero pretendere una garanzia maggiore di quella che avevano anteriormente alla morte dell'ereditando. In caso contrario essi si avvantaggerebbero a danno dei creditori del defunto.
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nota5

Grosso-Burdese, op.cit., p.516; Ferri, Successioni in generale. (Artt.512-535), in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p.7.
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nota6

Azzariti, La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, vol. 5, t. I, Torino, 1982, p.158 e D'Avanzo, Delle successioni, parte generale, Firenze, 1941, p.212.
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nota7

Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione e acquisto dell'eredità, divisione ereditaria, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1961, p.334 ed Azzariti, Le successioni e le donazioni, Libro II del Codice civile, Napoli, 1982, p.147.
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nota8

Configuravano la separazione come un privilegio già Chironi, Trattato dei privilegi, delle ipoteche e del pegno, Parte generale, t.1, Torino, 1917, p.355 e Baviera, Il commodum separationis nel diritto romano e moderno, Bologna, 1901, p.103.
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Bibliografia

  • AZZARITI, La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede, Torino, Tratt. dir. priv. diretto da Rescigno, vol. 5, t. I, 1982
  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro secondo del Codice Civile, Padova, 1982
  • BAVIERA, Il commodum separationis nel diritto romano e moderno, Bologna, 1901
  • BIANCA, Diritto civile, Milano, III, 1985
  • CHIRONI, Trattato dei privilegi, delle ipoteche e del pegno, Torino, I, 1917
  • CICU, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione ed acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. XII, 1961
  • D’AVANZO, Delle successioni, parte generale, Firenze, 1941
  • FERRI, Successioni in generale: della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede, della rinunzia all'eredità, dell'eredità giacente, della petizione di eredità ( Artt.512-535), Bologna Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, vol. XVIII, 1968
  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981

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