La scissione di società



Nel Libro V del codice civile, pur come modificato dalla riforma del 2003, il legislatore non fornisce alcuna definizione di ciò che intende per scissione, limitandosi ad individuare le forme ed i modi con i quali questa può realizzarsi nota1.

Neppure a livello comunitario si ritrova una definizione dell'istituto. Ogniqualvolta si parla di scissione si tende a ritenerne la definizione un elemento già acquisito: per lo più ci si sofferma sulle modalità con le quali si procedere all'esecuzione della relativa operazione nota2.

Onde risalire alla nozione di scissione è dunque necessario partire dal dettato normativo, facendo riferimento agli elementi strutturali individuati dal legislatore e rappresentati dalla:
  • assegnazione di tutto o parte del patrimonio di una società a favore di una o più società beneficiarie, già esistenti o di nuova costituzione;
  • assegnazione ai soci della società scissa delle azioni o quote emesse dalle società beneficiarie, secondo le modalità indicate nel progetto di scissione.

Tenendo in considerazione le modalità concrete di svolgimento dell'operazione, così come delineate dal legislatore, si può di conseguenza desumere la nozione di scissione, intesa come "l'operazione che realizza un frazionamento del patrimonio aziendale ed, eventualmente, della compagine sociale in più parti, destinate ad essere inglobate in una o più società esistenti o di nuova costituzione " nota3.

Il frazionamento del patrimonio sociale, così inteso, esplica i suoi effetti sotto due diversi punti di vista.

Innanzitutto da un punto di vista oggettivo in quanto, per effetto della scissione, il patrimonio sociale della società scissa deve necessariamente suddividersi in più parti, per essere acquisito dalle società beneficiarie, siano esse già in essere o di nuova costituzione.

In secondo luogo, da un punto di vista soggettivo, in quanto, con il termine "frazionamento" si fa riferimento alla possibile divisione della compagine sociale che l'operazione di scissione può originare. Tale divisione, che è solo eventuale, è legata alle concrete modalità adottate per ripartire fra i soci le azioni o quote emesse dalle società beneficiarie a fronte della quota di patrimonio trasferita dalla società scissa.

Quanto alla natura giuridica della scissione, occorre fare riferimento a quanto gli interpreti hanno elaborato in relazione alla fusione. La normativa non fornisce al riguardo una guida precisa. Si fronteggiano due teoriche distinte. Secondo un'opinione (teoria estintivo-costitutiva) la scissione darebbe luogo ad una successione in capo alle nuove società dei rapporti giuridici preesistenti in capo a quella scissa. L'efficacia sarebbe estintiva, qualora la scissione operasse in favore di una società preesistente, ovvero estintiva-modificativa, nell'ipotesi in cui essa avesse luogo in favore di una nuova società. L'entrata in vigore della riforma del diritto societario del 2003 ha dato impulso alla teoria modificativa, la quale considera (come peraltro anche per la fusione) la scissione come mera vicenda evolutiva, connessa alla riorganizzazione aziendale, come tale priva di qualsivoglia efficacia traslativa o successoria. Può essere in un certo senso ritenuto espressione del primo orientamento il provvedimento con il quale è stata negata iscrizione al registro delle imprese del progetto di scissione con il quale una snc avrebbe dato vita a due distinte sas, ciascuna delle quali contrassegnata dall'unicità del socio accomandatario (Tribunale di Mantova del 2012 (04/01/2012)).

Note

nota1

In effetti, l'art. 2506 cod. civ. indica sostanzialmente l'aspetto procedurale: "Con la scissione una società assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci....".
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nota2

Cfr. Morano, La scissione di società, Milano, 1992.
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nota3

Cfr. Rordorf, La scissione di società, in Le Soc., 10/1991, p. 1306.
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Bibliografia

  • MORANO, La scissione di società, Milano, 1992
  • RORDORF, La scissione di società, Le Società, 10, 1991

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