La risolubilità in genere



La risoluzione è un rimedio concesso dal diritto nel solo ambito dei contratti nei quali le prestazioni sono corrispettive, nell'ipotesi in cui si verifichi una difettosità del meccanismo del sinallagma nota1. In altre parole l'istituto in esame ha a che fare con il momento funzionale della causa.

Vi è invero chi ha rilevato nota2 che sarebbero suscettibili di risoluzione per inadempimento anche i contratti gratuiti (es.: il mandato gratuito, nel quale il mandante non somministrasse al mandatario quanto è necessario per eseguire l'incarico) con ciò venendo a sottolineare la più vasta funzione dell'istituto di tutelare una delle parti dalle violazioni del contratto.

Si può osservare, in via del tutto generica, che eventi sopravvenuti (dipendenti o meno dalla volontà delle parti) possono alterare l'equilibrio previsto dai contraenti con riferimento alle rispettive prestazioni dedotte nell'accordo nota3. La risoluzione viene quindi descritta come rimedio finalizzato a porre riparo ad anomalie funzionali del sinallagma contrattuale nota4.

L'ambito di operatività è pertanto assai diverso da quello, di carattere generalissimo, delle patologie invalidanti (nullità ed annullabilità), le quali riguardano ogni specie di atto.

La legge inoltre tipizza le cause che possono originare la situazione di risolubilità, le quali possono derivare unicamente dall' inadempimento di una parte, dall' impossibilità oggettivamente sopravvenuta relativamente all'effettuazione della prestazione ovvero dall' eccessiva sopraggiunta onerosità di quest'ultima, non cagionata da fatti imputabili alla parte.

Le tre ipotesi normative possiedono comunque caratteristiche peculiari, pur essendo caratterizzate tutte dalla speciale efficacia della risoluzione: l'eliminazione retroattiva degli effetti del contratto limitata alle sole parti di esso (c.d. retroattività obbligatoria).

Note

nota1

In tal senso Sacco e De Nova, Il contratto, in Tratt. dir. civ., diretto da Sacco, vol. II, Torino, 1993, p.583 e ss.; Scognamiglio, Contratti in generale, in Tratt. dir. civ., diretto da Grosso e Santoro-Passarelli, Milano, 1961, p.261; Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.549.
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nota2

Cfr. Luminoso, Carnevali e Costanza, Risoluzione per inadempimento, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1990, p.40. Secondo Tamponi, La risoluzione per inadempimento, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.1481, il rimedio della risoluzione è applicabile in generale ai contratti a titolo oneroso, non escludendosi tuttavia che anche "i contratti a titolo gratuito sono risolubili per inadempimento del beneficiario che non esegua gli obblighi di carattere accessorio o strumentale posti a suo carico, quando essi assumano un rilievo determinante". Analogo parere viene espresso da Bianca, Diritto civile, vol. V, Milano, 1997, p.264.
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nota3

Si vedano Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.822; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.949.
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nota4

Così Costanza, in Comm. cod. civ., dir. da Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p. 829, la quale precisa che la risoluzione è finalizzata a garantire che il rapporto tra le prestazioni rimanga sempre costante per tutta la durata del contratto.    
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Bibliografia

  • COSTANZA, Torino, Comm.cod.civ.dir.da Cendon, IV, 1999
  • DE NOVA, Il contratto, Torino, Tratt.dir.civ.dir.da Rescigno, vol. 10, t. II, 2004
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • LUMINOSO CARNEVALI COSTANZA, Risoluzione per inadempimento, Bologna Roma, Comm.cod.civ.a cura di Scialoja Branca, 1990
  • SCOGNAMIGLIO, Contratti in generale, Milano, Trat.dir.civ. dir. Grosso Santoro Passarelli, 1961
  • TAMPONI, La risoluzione per inadempimento, Torino, I contratti in generale, II, 1999

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