La rinunzia in genere



La rinunzia consiste propriamente in un atto unilaterale non recettizio (Cass. civ. 1882/95 ) avente natura negoziale, posto in essere dal titolare di un diritto soggettivo, in conseguenza del quale se ne determina l'estinzionenota1 .

Di rinunzia si fa menzione in due ipotesi che tuttavia devono essere tenute assolutamente distinte. Si pensi al caso in cui il titolare di un diritto vi rinunzi puramente e semplicemente (es.: rinunzia al diritto di usufrutto) ed a quello in cui il titolare ne ricavi un lucro, facendosi corrispondere un prezzo (es.: il chiamato all'eredità che effettui una rinunzia alla medesima verso corrispettivo, ciò che è contemplato dall'art. 478 cod.civ.).

Nel primo caso (rinunzia in senso proprio o abdicativa) la configurazione strutturale dell'atto è quella innanzi riferita. Si tratta cioè del negozio in forza del quale il titolare abbandona il diritto senza trasferirlo ad altri nota2 .

E' vero che, nell'esempio citato dell'usufruttario che rinunzia al proprio diritto, il tutto si traduce in un indubbio vantaggio per il nudo proprietario. Costui vede il proprio diritto divenire pieno. Ciò, tuttavia, avviene non in forza di un acquisto derivativo dall'usufruttario rinunziante, bensì in conseguenza dell'effetto della riespansione del diritto del nudo proprietario, in virtù del principio dell'elasticità, della vis espansiva del diritto di proprietà. Queste considerazioni valgono a dar conto del perché una tale rinunzia, pur incrementando in modo indiretto il nudo proprietario, non deve essere attuata con il formalismo proprio della donazione (art. 782 cod.civ.). Più articolato, anche se le conclusioni appena svolte quanto al formalismo proprio delle liberalità può essere in proposito reiterato, è il discorso relativo alla rinunzia al diritto di credito, che nel codice civile assume la specifica veste della remissione del debito  (cfr. art. 1236 cod.civ.).

Il secondo esempio, quello cioè di colui che rinunzia al proprio diritto verso corrispettivo, in realtà pone in evidenza una vicenda afferente ad un acquisto derivativo traslativo (rinunzia traslativa o impropria). Si tratta infatti di una alienazione del diritto che presuppone il preventivo acquisto di essonota3 .

Gli aspetti afferenti all'oggetto ed alla forma della rinunzia saranno oggetto di considerazione specifica separata.

Note

nota1

Bozzi, voce Rinunzia, in N.sso Dig.it., XV, Torino, 1968, p.1141 e Sicchiero, voce Rinuncia, in Enc.dir., 1990, p.654. Sulla unilateralità della rinunzia non sussistono particolari dubbi in dottrina, sol che si pensi alla configurazione di essa come di un atto non subordinato nella sua efficacia ad una approvazione o all'espressione del consenso di terzi (Cariota Ferrara, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, 1948, p.128 e Donisi, Il problema dei negozi giuridici unilaterali, Napoli,1972, p.354). Sul carattere recettizio, invece, non vi è unanimità di vedute in dottrina. Alcuni autori (Giampiccolo, La dichiarazione recettizia, Milano, 1959, p.111; Macioce, voce Rinunzia, in Enc.dir., vol.XV, p.169 ) hanno ritenuto di dover escludere siffatto carattere nella rinunzia, sulla base della considerazione dell'irrilevanza strutturale dell'eventuale acquisto da essa prodotto a favore di terzi. Si noti, tuttavia, come siffatto ragionamento possa essere propriamente riferito solo alla rinuncia di eredità (Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol.VI, Milano, 1959, p.444 e Ferrero-Podetti, La rinuncia all'eredità, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, Padova, 1994, p.379). In altri termini non si tratterebbe di una conclusione valida per tutte le fattispecie di rinunzia (Piras, La rinunzia nel diritto privato, Milano, 1940, p.154). Si pensi alle ipotesi regolate dagli artt.882  e 1104  cod.civ., che presuppongono spese e  costi da affrontare, in relazione alle quali le parti potrebbero essere indotte a rifiutare l'acquisto conseguente alla altrui rinunzia. Uguali osservazioni valgono per la rinunzia al fondo servente ex art.1070    cod.civ., per la quale è stato altresì sostenuto da autorevole, ma isolata dottrina (Biondi, Le servitù, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu e Messineo, 1967, p.514) il carattere bilaterale. Appare dunque più corretto concludere che il carattere recettizio o meno della rinunzia debba essere accertato caso per caso, anche se ogniqualvolta "oggetto di rinunzia è un diritto con soggetto passivo determinato, l'accettazione di questo è necessaria, poiché si tratta di modificare, sia pure a suo favore, un suo rapporto giuridico" (Betti, Teoria generale del negozio giuridico, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, Torino, 1960, p.301).
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nota2

Moscarini, voce Rinunzia, in Enc.giur.Treccani, 1991, p.2, Sicchiero, voce Rinuncia, cit., p.664 e Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.239.
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nota3

Cariota Ferrara, cit., p.128, Perlingieri, Remissione del debito e rinunzia al credito, Napoli, 1968 e Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.202.
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Bibliografia

  • BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, Torino, Tratt. dir. civ. diretto da Vassalli, XV, 1950
  • BIONDI, Le servitù, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. dir. da Cicu-Messineo, 1967
  • BOZZI, voce Rinunzia (dir. pubbl. e priv.), N.mo Dig. it.
  • CARIOTA FERRARA, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, 1948
  • DONISI, Il problema dei negozi giuridici unilaterali, Napoli, XXIII, 1972
  • FERRERO-PODETTI, La rinuncia all'eredità, Padova, Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, I, 1994
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • GIAMPICCOLO, La dichiarazione recettizia, Milano, 1959
  • MACIOCE, Rinuncia , Enc.dir.
  • MACIOCE, voce Rinunzia, Enc. giur.
  • PERLINGIERI, Remissione del debito e rinunzia al credito, Napoli, 1968
  • PIRAS, La rinunzia nel diritto privato, Napoli, 1940
  • PUGLIESE, Usufrutto uso e abitazione, Torino, Tratt.dir.civ.it.diretto da Vassalli, 1972
  • SICCHIERO, Rinunzia, Enc.dir.

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